MIT: “Via al confronto. Entro il 2016 la Banca Dati nazionale degli Operatori Economici”

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Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha avviato un’attività di coinvolgimento degli stakeholder istituzionali detentori delle banche dati, sia per raccogliere contributi sul processo di costruzione della nuova Banca Dati nazionale degli Operatori Economici (BDOE), che per verificare la disponibilità di dati in possesso degli Enti ed Amministrazioni competenti. Il fine del processo partecipativo è di concordare possibili modalità di semplificazione nell’accesso e nel funzionamento delle procedure di raccolta dei dati

7 Settembre 2016

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Mario Nobile, direttore generale sistemi informativi e statistici, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ormai qualche anno fa, come accade a tutti i giovani ingegneri, sono entrato in contatto con uno degli elementi gergali della professione: i “tempi di attraversamento”. Questo modo di dire, di vago richiamo dantesco, definisce per un appalto pubblico il lasso di tempo necessario per transitare da una fase procedurale alla successiva; assorbe in media il 57 per cento dei complessivi tempi di progettazione ed affidamento delle opere (il 59% nella fase di progettazione e il 47% nella fase di affidamento dei lavori).

Una delle leve offerte dal nuovo codice degli appalti per raggiungere semplificazione e accelerazione dei processi è la Banca Dati nazionale degli Operatori Economici (BDOE). All’articolo 81 viene previsto:

Art. 81. (Documentazione di gara)

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 85 e 88, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, per la partecipazione alle procedure disciplinate dal presente codice è acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominata Banca dati nazionale degli operatori economici.

2. Per le finalità di cui al comma 1, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l’ANAC e l’AGID, sono indicati i dati concernenti la partecipazione alle gare e il loro esito, in relazione ai quali è obbligatoria l’inclusione della documentazione nella Banca dati, i documenti diversi da quelli per i quali è prevista l’inclusione e le modalità di presentazione, i termini e le regole tecniche per l’acquisizione, l’aggiornamento e la consultazione dei predetti dati. Con il medesimo decreto si provvede alla definizione delle modalità relative alla progressiva informatizzazione dei documenti necessari a comprovare i requisiti di partecipazione e l’assenza di cause di esclusione, nonché alla definizione dei criteri e delle modalità relative all’accesso e al funzionamento nonché all’interoperabilità tra le diverse banche dati coinvolte nel procedimento. A tal fine entro il 31 dicembre 2016, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in accordo con ANAC, definisce le modalità di subentro nelle convenzioni stipulate dall’ANAC, tali da non rendere pregiudizio all’attività di gestione dati attribuite all’ANAC dal presente codice. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, si applica l’articolo 216, comma 13.

3. Costituisce oggetto di valutazione della performance il rifiuto, ovvero l’omessa effettuazione di quanto necessario a garantire l’interoperabilità delle banche dati, secondo le modalità individuate con il decreto di cui al comma 2, da parte del soggetto responsabile delle stesse all’interno dell’amministrazione o organismo pubblico coinvolti nel procedimento. A tal fine, l’ANAC, debitamente informata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua le dovute segnalazioni all’organo di vertice dell’amministrazione o organismo pubblico.

4. Gli esiti dell’accertamento dei requisiti generali di qualificazione, costantemente aggiornati, con riferimento al medesimo partecipante nei termini di efficacia di ciascun documento, possono essere utilizzati anche per gare diverse.

Pochi e chiari concetti, finalizzati a rendere il processo di procurement snello e semplice per gli operatori economici ed efficiente per la Pubblica Amministrazione. Obiettivi condivisibili, ma come migliorare concretamente quanto disponibile al momento attraverso la banca dati AVCPass?

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) ha avviato un’attività di coinvolgimento degli stakeholder istituzionali detentori delle banche dati, sia per raccogliere contributi sul processo di costruzione della nuova Banca Dati nazionale degli Operatori Economici (BDOE), che per verificare la disponibilità di dati in possesso degli Enti ed Amministrazioni competenti.

Il fine del processo partecipativo è di concordare possibili modalità di semplificazione nell’accesso e nel funzionamento delle procedure di raccolta dei dati stessi, nonché di interoperabilità delle banche dati e dei sistemi coinvolti nei procedimenti di appalto. Evidenziamo alcune discontinuità che possono costituire anche grandi opportunità:

  • La prima è data dall’art. 81 del nuovo Codice degli Appalti, che individua nel MIT il nuovo soggetto gestore della BDOE, sentiti ANAC e AGID in merito ai dati da includere nella banca dati.
  • La seconda è la forte volontà politica in merito all’esigenza di semplificare l’iter, per aumentare la competitività del Sistema Italia. Vanno ridotti i “tempi di attraversamento” per gli Operatori economici e le Stazioni appaltanti, ossia i tempi e relativi costi necessari per produrre e verificare la documentazione all’interno della procedura di appalto. Non si può neppure escludere l’adozione di modifiche normative se questo consentisse di diminuire questi costi in termini temporali ed economici diretti.
  • La terza discontinuità, legata a quella precedente, è quella relativa agli aspetti tecnici di costruzione della banca dati: il MIT intende innovare l’approccio per il reperimento della documentazione. Se in passato i flussi e le interconnessioni tra le banche dati degli Enti/Amministrazioni detentori del dato venivano attivati per acquisire documenti il cui contenuto era deciso a priori, ora si vuole ragionare anche a partire dalle informazioni già disponibili, e sulla base di come sono organizzate nella banca dati di provenienza.
  • La quarta è la fortissima sinergia necessaria per addivenire in maniera veloce e condivisa ad una nuova struttura della Banca Dati, massimizzando così le possibilità di riuscita della riforma del Codice. Il MIT intende attivare da subito tutte le sinergie possibili tra le Amministrazioni ed il Mercato, ossia Operatori Economici e loro Organizzazioni di rappresentanza, con una profonda modifica nei rapporti tra i soggetti coinvolti improntata alla collaborazione prima che al controllo sterile, nella convinzione che sia vantaggioso per tutte le parti espellere dal mercato chi non rispetta le regole.

L’idea di partenza è di costruire una banca dati unica che contenga:

a. Dati per la verifica dei Requisiti generali e in merito all’assenza delle cause di esclusione dalla gara per i soggetti individuati dalla normativa e iscrizione in albi o categorie (es. CCIAA), per quanto possibile aggiornati in tempo reale o comunque con alta frequenza: da evidenziare come il nuovo Codice Appalti indichi all’art. 81 co. 4 che gli esiti degli accertamenti su tali requisiti possono essere utilizzati anche per gare diverse;

b. Dati per la verifica dei Requisiti speciali in parte caricati in automatico, se già nelle disponibilità di PA o istituzioni, in parte aggiornati periodicamente da parte degli operatori economici se nelle loro disponibilità;

c. Altri dati relativi alla partecipazione e all’esito delle gare nonché al tema che si va sovrapponendo a quello della qualificazione, ossia quello della reputazione degli operatori economici: le informazioni ed i dati sull’intera storia degli appalti svolti. Per la condivisione di questa parte della Banca dati sono necessari un forte allineamento ed una condivisione preventiva di intenti con le organizzazioni di rappresentanza degli operatori.

Queste discontinuità/opportunità, unite al nuovo “ecosistema digitale” in cui si muove la PA grazie al processo di ‘Pubblica amministrazione 2.0’, consentono di ripensare il processo. E per motivi di spazio non vengono evidenziati in questa nota gli impatti sulla trasparenza, che sono notevoli.

Il codice fissa il termine per l’emanazione del decreto attuativo al 31 dicembre 2016; il nostro impegno è massimo per ridurre efficacemente i tempi di attraversamento. Caronte dovrà cambiare lavoro, l’obolo non possiamo più permettercelo.

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