Multe e cartelle esattoriali via PEC: facciamo chiarezza
Si sta diffondendo un certo allarmismo in merito alla possibilità di ricevere multe e cartelle esattoriali via PEC. Si è detto che il solo fatto di possedere un indirizzo di PEC abiliterebbe l’Utente alla ricezione di multe e cartelle esattoriali, la cui notifica si intende eseguita al momento della consegna all’indirizzo certificato, indipendentemente dall’effettiva lettura da parte del contribuente. Riteniamo utile fare al riguardo alcuni chiarimenti.
2 Luglio 2010
Andrea Escalante*
Si sta diffondendo un certo allarmismo in merito alla possibilità di ricevere multe e cartelle esattoriali via PEC. Si è detto che il solo fatto di possedere un indirizzo di PEC abiliterebbe l’Utente alla ricezione di multe e cartelle esattoriali, la cui notifica si intende eseguita al momento della consegna all’indirizzo certificato, indipendentemente dall’effettiva lettura da parte del contribuente. Riteniamo utile fare al riguardo alcuni chiarimenti.
Non è esatto affermare che il solo fatto di possedere un indirizzo PEC autorizzi la Pubblica Amministrazione all’invio esclusivo delle comunicazioni al detto indirizzo.
Il D.L. n. 78/2010, contenente la cosiddetta "manovra finanziaria correttiva", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 2010, ha introdotto una nuova modalità di notifica delle cartelle di pagamento, costituita dalla spedizione e consegna delle stesse tramite posta elettronica certificata (PEC).
L’art. 38, comma 4, lettera b), D.L. n. 78/2010 dice infatti che "la notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge.”
Tali elenchi come già chiarito dal D.P.C.M 6 maggio 2009 (art. 2, 3 e 7), sono quelli creati a seguito della distribuzione gratuita degli indirizzi di CEC-PAC (Comunicazione Elettronica Certificata tra Pubblica Amministrazione e Cittadino) a partire dal 26 aprile 2010. Elenchi che sono consultabili, anche in via telematica, dagli agenti della riscossione.
Occorre chiarire che la CEC-PAC è una particolare tipologia di Posta Elettronica Certificata finalizzata, a differenza della PEC tradizionale, esclusivamente alla comunicazione tra Pubblica Amministrazione e Cittadino.
Pertanto, a rigor di norma, solo il cittadino che attiva il proprio indirizzo di CEC-PAC destina automaticamente questo a proprio esclusivo domicilio informatico. Chi è in possesso di un tradizionale indirizzo PEC, acquistato da un fornitore certificato, deve invece prima comunicare il proprio indirizzo elettronico alla Pubblica Amministrazione interessata ai sensi dell’art. 4, comma 2, del DPR 68/2005.
Qualunque sia la scelta tra le due sopracitate, la peculiarità del messaggio di posta elettronica certificata è che esso si considera notificato, a norma del D.P.R. n. 68/2005, nel momento in cui il gestore PEC (o CEC-PAC) lo consegna alla casella elettronica del destinatario, a prescindere dal momento dell’effettiva lettura da parte di quest’ultimo. Per questo motivo diventa fondamentale effettuare un controllo periodico della propria casella PEC o CEC-PAC poiché un eventuale notifica delle cartelle esattoriali s’intenderà eseguita al momento della consegna della cartella "virtuale" all’indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario, a prescindere dall’avvenuta lettura da parte di questi.
Va comunque ricordato che il cittadino può richiedere la notifica dell’avvenuta ricezione di un messaggio di posta elettronica certificata anche mediante comunicazione verso un altro indirizzo di posta elettronica, notifica tramite sms o invio di comunicazioni in formato cartaceo.
Infine, sempre il D.P.C.M 6 maggio 2009 dice che, in qualunque momento, il cittadino può comunicare la sua volontà di recedere dal servizio di CEC-PAC con la conseguente cancellazione dagli elenchi contenenti gli indirizzi di posta elettronica, tornando così alla tradizionale comunicazione cartacea.
* Andrea Escalante – SI.net Servizi Informatici srl .
L’articolo è pubblicato sul sito www.sinetinformatica.it