PNRR: ecco come cambia la governance del Piano
Il nuovo decreto-legge approvato dal Consiglio dei ministri nel pomeriggio del 16 febbraio scorso ridisegna in maniera sostanziale il sistema di governance del PNRR, introducendo importanti novità rispetto a strutture di missione e meccanismi di gestione e controllo del Piano
17 Febbraio 2023
Redazione FPA
Nel Consiglio dei ministri del 16 febbraio, il Governo ha approvato un nuovo decreto-legge che introduce importanti novità in tema di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC) e delle politiche di coesione. Tra le novità più importanti, la revisione del sistema della governance del Piano, a cui è dedicata l’intera prima parte del decreto, che incide in maniera sostanziale sulla disciplina prevista dal decreto-legge n. 77 del 2021 (c.d. decreto “PNRR” o “semplificazioni-bis”).
La seconda parte è invece dedicata al rafforzamento della capacità amministrativa e allo snellimento delle procedure necessarie all’attuazione del Piano, mentre la terza parte introduce importanti novità in tema di politiche di coesione e di politica agricola comune.
In questo articolo ci soffermiamo, in particolare, sulle principali innovazioni in tema di governance del PNRR contenute nella prima parte del decreto, rinviando a successivi approfondimenti l’analisi delle ulteriori novità.
Di seguito i punti principali.
La nuova unità di missione presso la PCM e il rapporto con la RGS
Innanzitutto, è prevista l’istituzione di una nuova struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio, sottoposta all’indirizzo del Ministro delegato (vale a dire, il Ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e per il PNRR). Tale struttura assorbe le funzioni già esercitate dalla segreteria tecnica per il supporto alle attività della Cabina di regia (articolo 4 del d.l. n. 77/2021), e dal Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale.
Inoltre, la nuova struttura eserciterà anche le funzioni di punto di contatto nazionale per l’attuazione del Piano – e quindi anche di monitoraggio e controllo dell’avanzamento del Piano – già esercitate dal servizio centrale per il PNRR presso al Ragioneria generale dello Stato. Restano in capo a quest’ultima tutte le attività di tipo finanziario-contabile e di rendicontazione. A tal proposito, il decreto prevede alcune disposizioni volte a favorire il controllo e il monitoraggio della spesa degli interventi di PNRR e PNC da parte del MEF.
La riorganizzazione delle altre unità di missione
La revisione del sistema di governance del Piano riguarda anche le strutture di missione istituite, ai sensi dell’articolo 8 co. 1 del dl 77/2021, presso gli enti centrali titolari dei diversi interventi previsti nel quadro delle singole Missioni. In particolare, a tali amministrazioni viene data facoltà, nei limiti delle risorse assegnate, di procedere alla riorganizzazione delle unità già istituite, anche internalizzando tali strutture, con la possibilità di collocarle all’interno di Direzioni generali già esistenti.
Poteri sostituitivi e superamento di diniego, dissenso o opposizione
Importanti novità anche sotto il profilo dell’esercizio dei poteri sostitutivi del Presidente del Consiglio dei ministri nel caso di inerzia o ritardo (art. 12 d.l. n. 77/2021), che vengono ulteriormente rafforzati. In particolare:
- si dimezzano i termini per provvedere in caso di inerzia da parte del soggetto attuatore;
- si prevede la possibilità che il commissario possa svolgere una pluralità di atti e/o interventi (e non solo un singolo atto) e provvedere all’esecuzione dei progetti PNRR o PNC, assicurando il coordinamento operativo delle varie amministrazioni e soggetti coinvolti;
- in caso di progetti infrastrutturali, si estendono al commissario i poteri propri del commissario straordinario delle grandi opere.
Le novità riguardano anche i meccanismi già previsti dalla normativa (art. 13 del dl 77/2021) per il superamento del dissenso, diniego o opposizione da parte di un organo idoneo a precludere, in tutto o in parte, la realizzazione di un intervento PNRR. Nello specifico, si attribuisce al Ministro competente (oltre che alla Struttura di missione PNRR) il potere di impulso per rimettere la decisione al Consiglio dei ministri.
Il rapporto tra PNRR e fondi di coesione
Il tema della governance è centrale anche per ciò che attiene le novità in materia di gestione dei fondi strutturali, anche in vista dell’avvio del nuovo ciclo di programmazione 2021-2027.
Le disposizioni contenute nella terza parte del decreto si muove infatti nella direzione di una maggiore unitarietà della visione strategica di politiche di coesione e PNRR, al fine di assicurare una gestione più efficiente e coordinata dei diversi fondi.
La novità principale, in tema di governance, riguarda la scelta di internalizzare presso il Dipartimento per le politiche di coesione della PCM dell’Agenzia per la coesione territoriale, nonché la centralizzazione delle funzioni di Autorità di audit dei fondi strutturali e di investimento europei in capo all’Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l’Unione Europea-IGRUE del MEF e alle Autorità di audit individuate dalle amministrazioni centrali.