Pubbliche amministrazioni e imprese: dal 2013 rapporti completamente informatizzati

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A partire dal 1° luglio 2013 i rapporti tra pubbliche amministrazioni e imprese si instaureranno solo attraverso gli strumenti telematici. Lo dice il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 luglio scorso e pubblicato qualche giorno fa in Gazzetta Ufficiale. Nuovi obblighi già a partire da oggi e sanzioni per i dirigenti inadempienti. Finalmente, dopo 6 anni dall’emanazione della prima versione del Codice della PA digitale, la pa senza carta comincia a diventare uno scenario possibile.

6 Dicembre 2011

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Francesca Giannuzzi

Articolo FPA

A partire dal 1° luglio 2013 i rapporti tra pubbliche amministrazioni e imprese si instaureranno solo attraverso gli strumenti telematici. Lo dice il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 luglio scorso e pubblicato qualche giorno fa in Gazzetta Ufficiale. Nuovi obblighi già a partire da oggi e sanzioni per i dirigenti inadempienti. Finalmente, dopo 6 anni dall’emanazione della prima versione del Codice della PA digitale, la pa senza carta comincia a diventare uno scenario possibile.

Nella Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 2011 n. 267 è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 luglio 2011, con cui viene data finalmente attuazione all’art. 5-bis del D. Lgs. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale) inserito dal D. Lgs. n. 235/2010. Tale articolo prevede che “la presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Con le medesime modalità le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese”.

Il DPCM in questione fissa al 1° luglio 2013 la data a partire dalla quale i rapporti tra pubbliche amministrazioni e imprese si instaureranno solo attraverso gli strumenti telematici. Ne consegue l’impossibilità per le pubbliche amministrazioni, a decorrere dal 1° luglio 2013, di accettare o effettuare loro stesse le comunicazioni di cui all’art. 5-bis, comma 1 del CAD in forma cartacea (art. 3).

Per le comunicazioni di cui all’art. 1, il Decreto ammette l’utilizzo della posta elettronica certificata sia nel periodo antecedente (ossia fino al 30 giugno 2011, termine ultimo entro cui le amministrazioni centrali dovranno provvedere a informatizzare l’invio di istanze e dichiarazioni, la trasmissione di dati, lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, con le imprese) che nel periodo successivo a tale ultima data, qualora non sia prevista una diversa modalità di comunicazione telematica (art. 3 del DPCM 22.7.2011).

Il Decreto in commento scandisce anche gli adempimenti in capo alle pubbliche amministrazioni necessari al raggiungimento dell’obiettivo della completa informatizzazione dei rapporti tra PA e imprese: in particolare, prevede che le pubbliche amministrazioni centrali definiscano un “programma di informatizzazione delle comunicazioni con le imprese” che fissi degli obiettivi intermedi da raggiungere con cadenza almeno semestrale e che con la stessa periodicità provvedano a pubblicare sui loro siti istituzionali l’elenco dei procedimenti amministrativi relativamente ai quali le comunicazioni di cui all’art. 1 sono state effettuate in via telematica, con l’indicazione della data di decorrenza, comunque non superiore a sessanta giorni.

Tali adempimenti risultano di particolare importanza sia perché costituiscono il metro di giudizio per DigitPA[1] nella valutazione della concreta attuazione dell’art. 5-bis del CAD da parte delle PA; sia perché la loro osservanza costituisce elemento rilevante ai fini della misurazione della performance organizzativa e individuale dei dirigenti ai sensi dell’art. 12 comma 1-ter del CAD; sia, da ultimo, perché dalla inadempienza a tali dettami derivano delle responsabilità in capo ai dirigenti ex art. 21 comma 1 del D. Lgs. 165/2001[2].

Il DPCM 22.7.2011 rinvia poi espressamente al CAD anche per individuare i casi in cui le istanze e le dichiarazioni presentate alle PA debbano essere firmate digitalmente (ci si riferisce in particolare all’art. 65 comma 1-bis) e per la gestione delle comunicazioni in generale (artt. 40-bis, 41 e 57).

L’informatizzazione, insomma, diventa un imperativo sempre più categorico e di sempre maggiore attuabilità: il CAD non può restare lettera morta.

 

*Francesca Giannuzzi – Avvocato specializzato in diritto amministrativo elettronico, Digital&Law Department – Studio Legale Lisi – www.studiolegalelisi.it

 


[1] Il comma 3 dell’art. 5-bis del CAD prevede infatti espressamente che “DigitPA, anche avvalendosi degli uffici di cui all’articolo 17, provvede alla verifica dell’attuazione del comma 1 secondo le modalità e i termini indicati nel decreto di cui al comma 2”.

[2] Il comma 1 dell’art. 21 del D. Lgs. n. 165/2001 dispone che “Il mancato raggiungimento degli obiettivi accertato attraverso le risultanze del sistema di valutazione di cui al Titolo II del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009 n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni ovvero l’inosservanza delle direttive imputabili al dirigente comportano, previa contestazione e ferma restando l’eventuale responsabilità disciplinare secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo, l’impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale. In relazione alla gravità dei casi, l’amministrazione può inoltre, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, revocare l’incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli di cui all’articolo 23 ovvero recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo”.

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