Rientro in presenza e green pass: da oggi le nuove norme, ecco cosa cambia

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Da oggi, 15 ottobre, il lavoro in presenza torna ad essere per la PA la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa e scatta l’obbligo per i datori di lavoro di verificare il possesso del green pass da parte dei lavoratori. Cerchiamo di fare un po’ di chiarezza su cosa cambia da oggi, evidenziando i punti centrali dei diversi Decreti e DPCM che regolamentano la materia

15 Ottobre 2021

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Redazione FPA

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Ci siamo: oggi, 15 ottobre, è una data segnata in rosso nel calendario dei datori di lavoro e dei dipendenti e collaboratori di aziende e pubbliche amministrazioni. Da oggi, infatti, da un lato il lavoro in presenza torna ad essere per la PA la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa, dall’altro scatta l’obbligo per i datori di lavoro di verificare il possesso del green pass da parte dei lavoratori. Vedremo cosa accadrà nei prossimi giorni e settimane, per il momento cerchiamo di fare un po’ di chiarezza su cosa cambia da oggi, evidenziando i punti centrali dei diversi Decreti e DPCM che regolamentano il rientro in presenza e l’obbligo di green pass sui luoghi di lavoro.

Il Decreto sul rientro in presenza del Ministro Renato Brunetta

Sulla Gazzetta ufficiale n. 244 del 12 ottobre 2021 è stato pubblicato il Decreto del presidente del Consiglio dei ministri, Dpcm 23 settembre 2021, sulle “disposizioni in materia di modalità ordinaria per lo svolgimento del lavoro nelle pubbliche amministrazioni”. Il decreto stabilisce che appunto da oggi, venerdì 15 ottobre, il lavoro in presenza torna ad essere la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nella PA.

Il Ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, ha quindi disciplinato con un decreto dell’8 ottobre scorso il rientro al lavoro in presenza per tutti i dipendenti pubblici. Sul decreto, per gli aspetti di sicurezza sanitaria, il Comitato tecnico-scientifico ha dato parere favorevole nella seduta del 5 ottobre e il testo ha ricevuto il 7 ottobre anche il via libera della Conferenza Unificata. Il testo è stato quindi inviato al Presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, al Presidente dell’Anci, Antonio Decaro, e al Presidente dell’Upi, Michele De Pascale.

Nella lettera a Regioni, Anci e Upi, il Ministro Brunetta ha informato dei servizi di supporto alle amministrazioni attivati dal Dipartimento della Funzione pubblica, in collaborazione con Formez PA, per garantire la corretta e omogenea attuazione delle disposizioni sul rientro dei dipendenti:

  • l’helpdesk Linea Amica Digitale;
  • una casella email dedicata (lavoropubblico@governo.it) per raccogliere segnalazioni e richieste di chiarimenti da parte delle amministrazioni;
  • un numero verde dedicato (800 254 009), gestito da Formez PA, attivo dal 13 ottobre.

Si aspetta ora l’emanazione di Linee Guida che garantiscano l’attuazione omogenea delle misure previste dal Decreto.

Rientro dei lavoratori

Ecco i punti centrali per garantire il rientro dei lavorati pubblici presso la sede di servizio:

  • ogni amministrazione adotterà entro 15 giorni le misure organizzative necessarie per il rientro in presenza, assicurando comunque da subito la presenza in servizio del personale occupato nelle attività di sportello e di ricevimento degli utenti (front office) e dei settori preposti all’erogazione di servizi all’utenza (back office), anche attraverso la flessibilità degli orari di sportello e di ricevimento dell’utenza;
  • per evitare di concentrare l’accesso al luogo di lavoro nella stessa fascia oraria e per garantire la più ampia utilizzazione degli sportelli al pubblico sarà consentita la massima flessibilità degli orari di ingresso e di uscita e di apertura al pubblico degli sportelli, anche in deroga alle modalità previste dai contratti collettivi e nel rispetto del sistema di partecipazione sindacale.

Lavoro agile: contrattazione collettiva, Piao e condizioni da rispettare

Per l’adozione del lavoro agile si torna in pratica al regime pre-pandemia. La definizione degli istituti del rapporto di lavoro connessi al lavoro agile sarà inserita nella contrattazione collettiva, inoltre ogni amministrazione dovrà adottare entro il 31 gennaio 2022 il Piano integrato di attività e organizzazione (Piao) definendo in questo documento anche le modalità e gli obiettivi del lavoro agile.

L’accesso allo smart working potrà in ogni caso essere autorizzato soltanto nel rispetto delle seguenti condizioni:

  • assicurazione della piena erogazione dei servizi resi agli utenti;
  • un’adeguata rotazione del personale autorizzato alla prestazione di lavoro agile, assicurando comunque la prevalenza, per ciascun lavoratore, del lavoro in presenza;
  • una piattaforma digitale o un cloud o comunque strumenti tecnologici idonei a garantire la più assoluta riservatezza dei dati e delle informazioni trattati durante lo svolgimento del lavoro agile;
  • un piano di smaltimento del lavoro arretrato, se accumulato;
  • la fornitura di idonea dotazione tecnologica al lavoratore;
  • il prevalente svolgimento in presenza della prestazione lavorativa dei soggetti titolari di funzioni di coordinamento e controllo, dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti;
  • la rotazione del personale in presenza ove richiesto dalle misure di carattere sanitario;
  • l’accordo individuale ai sensi della “legge Madia” n. 81/2017, che definisca almeno gli specifici obiettivi della prestazione resa in lavoro agile, le modalità e i tempi di esecuzione della prestazione e della disconnessione del lavoratore, nonché eventuali fasce di contattabilità e le modalità e i criteri della misurazione della stessa prestazione.

Sono fatti salvi gli accordi individuali per il lavoro agile stipulati pre-pandemia secondo la legge n. 81/2017 che rispettino le condizioni sopra esposte o che vi si adeguino.

Mobilità del personale: il ruolo del mobility manager

  • I mobility manager aziendali delle PA dovranno elaborare piani di mobilità per evitare sovraffollamenti sui mezzi pubblici e agevolare gli spostamenti casa-lavoro del personale dipendente.
  • Gli enti locali, tramite i propri mobility manager d’area, svolgono un’azione di raccordo costante con i mobility manager aziendali anche per la verifica complessiva dell’implementazione dei piani degli spostamenti casa-lavoro e l’identificazione e promozione di azioni di miglioramento complessivo dell’offerta di mobilità sul territorio alla luce delle nuove fasce di ingresso e di uscita dalle sedi di lavoro.

Green pass sui luoghi di lavoro: obblighi e controlli

Collegato in maniera inscindibile al tema del rientro in presenza è l’obbligatorietà del green pass per accedere ai luoghi di lavoro.

Con due Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri firmati entrambi il 12 ottobre è stata fatta luce sulle modalità operative che il datore di lavoro deve adottare per poter procedere alla verifica del possesso da parte del lavoratore della certificazione verde e contemporaneamente sono stati indicati gli strumenti informatici che consentiranno una più semplice verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni.

Le Linee Guida Brunetta-Speranza per i controlli nella PA

Il 12 ottobre il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha firmato il decreto di adozione delle “Linee guida in materia di condotta delle pubbliche amministrazioni per l’applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde Covid-19 da parte del personale”, su proposta del Ministro Brunetta e del Ministro della Salute, Roberto Speranza. Il Dpcm 12 ottobre di adozione delle linee guida sull’applicazione dell’obbligo di green pass nelle amministrazioni pubbliche è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 246 del 14 ottobre 2021.

Le linee guida Brunetta-Speranza erano previste dall’articolo 1, comma 5 del Decreto legge 127/2021, che stabilisce l’estensione dell’obbligo di green pass a tutti i lavoratori pubblici e privati, a partire dal 15 ottobre. L’obiettivo del documento – validato dalla Conferenza Unificata del 7 ottobre – è garantire l’omogeneo svolgimento delle attività di verifica e controllo da parte delle pubbliche amministrazioni.

Obbligo di green pass sui luoghi di lavoro, i punti centrali

Da oggi 15 ottobre, per  poter accedere al luogo di lavoro, i dipendenti pubblici sono obbligati a possedere ed esibire il green pass, certificazione che si può ottenere o perché ci si è sottoposti a vaccino da almeno 14 giorni o perché si è risultati negativi al tampone o perché si è guariti dal Covid-19 negli ultimi sei mesi.

Oltre al personale dipendente, qualunque altro soggetto che intenda entrare in un ufficio pubblico, tranne gli utenti dei servizi, dovrà essere munito di green pass (visitatori, partecipanti a riunioni, eventi o congressi, autorità politiche, addetti alla manutenzione, fornitori, corrieri, docenti etc).

Non sono consentite deroghe e non è consentito in alcun modo individuare i lavoratori da adibire a lavoro agile sulla base del mancato possesso del green pass o dell’impossibilità di esibire la certificazione.

Dall’obbligo di possedere ed esibire il green pass sono esclusi soltanto gli esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del ministero della Salute.

Il possesso del green pass non fa venire meno gli obblighi di isolamento e di comunicazione a cui è tenuto chi dovesse contrarre il Covid-19 o trovarsi in quarantena.

I lavoratori, anche se muniti di green pass, devono rispettare tutte le istruzioni fornite dal datore di lavoro per la riduzione del rischio di contagio.

Sulla base dell’articolo 3 del decreto legge 139/2021 dell’8 ottobre, inoltre, in caso di richiesta da parte del datore di lavoro derivante da specifiche esigenze organizzative, i lavoratori saranno tenuti a comunicare il possesso del green pass con un preavviso necessario a soddisfare la necessità di un’efficace programmazione del lavoro.

Se si dovesse prospettare un’interruzione di servizio essenziale, il Sindaco o il datore di lavoro per le altre amministrazioni potrà prevedere d’urgenza convenzioni tra enti o ricorrere alla mobilità.

Green pass sui luoghi di lavoro: controlli e sanzioni

Il decreto legge 127 2021 individua nel datore di lavoro il soggetto preposto al controllo. Per datore di lavoro deve intendersi il dirigente apicale di ciascuna amministrazione o soggetto equivalente.

Ciascuna amministrazione è autonoma nell’organizzare i controlli. Le amministrazioni potranno avvalersi di diverse nuove funzionalità, così come della app “VerificaC19” già disponibile gratuitamente sulle principali piattaforme.

L’accertamento potrà essere svolto giornalmente e preferibilmente all’accesso della struttura, a campione (in misura non inferiore al 20% del personale presente in servizio e con un criterio di rotazione) o a tappeto.

In particolare, se il lavoratore si presenta senza green pass valido all’ingresso del luogo di lavoro o preventivamente comunica di non avere il green pass (per quel giorno ed eventualmente per giorni successivi) non può accedere al luogo di lavoro, viene considerato “assente ingiustificato” e non gli viene corrisposta alcuna retribuzione. Il lavoratore ha diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Se il controllo avviene all’interno del luogo di lavoro, e il lavoratore non è in possesso e non esibisce un green pass valido, verrà allontanato dagli uffici, la giornata sarà considerata come “assenza ingiustificata”, non retribuita e sarà soggetto ad una sanzione amministrativa, da 600 a 1.500 euro irrogata dal Prefetto. Se previsto dai rispettivi ordinamenti potrà anche essere oggetto di provvedimenti disciplinari.

Il datore di lavoro che non adotta la procedura o non effettua i controlli è soggetto ad una sanzione amministrativa da 400 a 1.000€. 

Gli strumenti informatici per semplificare la verifica del green pass sui luoghi di lavoro

Sempre il 12 ottobre il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze, Daniele Franco, del Ministro della Salute, Roberto Speranza, e del Ministro per l’Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale, Vittorio Colao, ha firmato il DPCM con le modalità di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo. Il decreto interviene per fornire ai datori di lavoro pubblici e privati gli strumenti informatici che consentiranno una verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni.

Tali verifiche potranno avvenire attraverso:

  • l’integrazione del sistema di lettura e verifica del QR code del certificato verde nei sistemi di controllo agli accessi fisici, inclusi quelli di rilevazione delle presenze, o della temperatura;
  • per gli enti pubblici aderenti alla Piattaforma NoiPA, realizzata dal Ministero dell’economia e delle finanze, l’interazione asincrona tra la stessa e la Piattaforma nazionale-DGC;
  • per i datori di lavoro con più di 50 dipendenti, sia privati che pubblici non aderenti a NoiPA, l’interazione asincrona tra il Portale istituzionale INPS e la Piattaforma nazionale-DGC;
  • per le amministrazioni pubbliche con almeno 1.000 dipendenti, anche con uffici di servizio dislocati in più sedi fisiche, una interoperabilità applicativa, in modalità asincrona, tra i sistemi operativi di gestione del personale e la Piattaforma nazionale-DGC.

Sul sito del Dipartimento della Funzione pubblica sono presenti tutte le FAQ su obbligo di green pass e ritorno in presenza

Per fare chiarezza sul tema FPA Digital School organizza un Campus di formazione dal titolo “Al lavoro con il green pass – Istruzioni per l’uso: i due DPCM 12 ottobre 2021”. Se siete interessati a partecipare scrivete a fpadigitalschool@forumpa.it

Il Campus di FPA Digital School

Al lavoro con il Green Pass: Istruzioni per l’uso

Il Campus aiuta a fare chiarezza sulle attività che occorre porre in essere per la verifica del possesso da parte del lavoratore della certificazione verde e sulle sottili differenze che comportano le nostre scelte, senza dimenticare i profili di tutela dei dati personali

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