Spending review: quando la revisione della spesa pubblica passa dalla digitalizzazione

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Il risparmio di spesa nelle pubbliche amministrazioni non può consistere solo nella soppressione di enti e nei tagli alle retribuzioni dei dipendenti: occorre invece che la razionalizzazione delle risorse disponibili porti a rendere più efficienti e trasparenti le varie fasi dell’attività amministrativa, anche attraverso l’impiego degli strumenti dell’ICT.

5 Settembre 2012

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Sarah Ungaro*

Articolo FPA

Il risparmio di spesa nelle pubbliche amministrazioni non può consistere solo nella soppressione di enti e nei tagli alle retribuzioni dei dipendenti: occorre invece che la razionalizzazione delle risorse disponibili porti a rendere più efficienti e trasparenti le varie fasi dell’attività amministrativa, anche attraverso l’impiego degli strumenti dell’ICT.
Questa, infatti, pare essere la ratio sottesa a molte norme introdotte dai provvedimenti emanati in tema di c.d. spending review con i decreti legge n. 52/2012 e n. 95/2012 (convertiti rispettivamente nella legge n. 94/2012 e n. 135/2012).

I provvedimenti contengono numerose disposizioni circa le modalità di acquisizione di beni e servizi da parte delle PA e in particolare il mercato elettronico della pubblica amministrazione, previsto all’art. 328 del regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010. Il nostro Legislatore, dunque, ha inteso incentivare l’utilizzo di questo strumento al fine sia di garantire una maggiore trasparenza e omogeneità nei contratti stipulati dalle diverse pubbliche amministrazioni, sia di contrastare il verificarsi di sprechi di risorse pubbliche nelle procedure indette da enti poco virtuosi.

In tal senso, con l’art. 1 del d.l. 95/2012 è stato reso obbligatorio per le PA che necessitino di fornitura di energia elettrica, telefonia, gas, carburanti e combustibili l’uso degli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A e dalle centrali regionali di committenza di riferimento, pena la nullità del relativo contratto.

Con lo stesso intento di monitorare, analizzare e valutare la spesa pubblica, all’art. 8 del d.l. 52/2012 è stato previsto che l’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, renda pubblici attraverso il proprio portale i dati e le informazioni comunicati dalle stazioni appaltanti in tema di acquisizione di beni e servizi, con modalità che consentano la ricerca delle informazioni – anche aggregate – relative all’amministrazione aggiudicatrice, all’operatore economico aggiudicatario e alla categoria merceologica oggetto di fornitura.

In linea con la maggiore trasparenza e il rafforzato monitoraggio che dovrebbero ottenersi grazie all’applicazione di queste disposizioni, è stata introdotta un’importante novità dal comma 13 dell’art. 1 del d.l. 95/2012. Infatti, le amministrazioni pubbliche che abbiano validamente stipulato un contratto di fornitura di beni o servizi avranno diritto di recedere in qualsiasi momento dal contratto: ciò nel caso in cui, tenuto conto anche dell’importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto già in essere e l’appaltatore non acconsenta a una modifica delle condizioni economiche (modifica proposta dalla stessa Consip S.p.A. e idonea a rispettare il limite di cui all’articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488). Peraltro, il diritto di recesso previsto da questa disposizione si inserisce automaticamente nei contratti in corso ed è espressamente contemplata la nullità di ogni patto contrario.

Inoltre, sempre al fine di realizzare i menzionati obiettivi di efficienza e trasparenza nell’acquisizione di beni e servizi per le PA, al comma 17 dello stesso articolo 1 si prevede che il Ministero dell’economia e delle finanze, per il tramite della Consip S.p.A., curi lo sviluppo e la gestione del sistema informatico di e-procurement realizzato a supporto del Programma di razionalizzazione degli acquisti.

Con il successivo art. 7 del citato d.l. 95/2012, poi, si è provveduto ad attuare le disposizioni di cui all’art. 50 del Codice dell’amministrazione digitale (d.lgs. n. 82/2005), permettendo al Centro Elaborazione Dati del Ministero dell’interno di accedere in via telematica al registro delle imprese, nonché agli atti, ai documenti e alle informazioni contenuti in registri, albi, ruoli, elenchi e repertori tenuti dalle Camere di Commercio.

Ulteriore importante novità, infine, è quella riguardante il Piano per la dematerializzazione delle procedure amministrative in materia di istruzione, università e ricerca e dei rapporti con le comunità dei docenti, del personale, degli studenti e delle famiglie, previsto ai commi 27 e seguenti del menzionato art. 7. A partire dall’anno scolastico 2012-2013, infatti, le iscrizioni alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado dovranno avvenire esclusivamente in modalità on line mediante un’apposita piattaforma predisposta dal Ministero dell’istruzione.

Anche i registri, le comunicazioni e le pagelle dovranno essere redatti in formato elettronico: in particolare, queste ultime avranno la medesima validità di quelle cartacee e saranno rese disponibili alle famiglie sul web o tramite posta elettronica.

 

* dott.ssa Sarah Ungaro – Digital & Law Department, Studio Legale Lisi www.studiolegalelisi.it/

 

 

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