Assenze per malattia e legge 104: Brunetta presenta emendamenti al DDL 1441
Il Ministro Renato Brunetta, in accordo con i Ministri La Russa e Maroni, ha presentato il 19 settembre scorso, al Ministro per i Rapporti con il Parlamento Vito alcuni emendamenti al disegno di legge 1441 in discussione alla Camera, tesi a perfezionare e chiarire le norme del decreto legge 112 relative alle assenze per malattia nonché a modificare la legge 104 riguardante i permessi per i diversamente abili e i loro famigliari.
22 Settembre 2008
L.P.
Il Ministro Renato Brunetta, in accordo con i Ministri La Russa e Maroni, ha presentato il 19 settembre scorso, al Ministro per i Rapporti con il Parlamento Vito alcuni emendamenti al disegno di legge 1441 in discussione alla Camera, tesi a perfezionare e chiarire le norme del decreto legge 112 relative alle assenze per malattia nonché a modificare la legge 104 riguardante i permessi per i diversamente abili e i loro famigliari.
In particolare, con un emendamento si interviene per evitare la riduzione del trattamento economico del personale del comparto sicurezza e difesa (ivi compreso i Vigili del Fuoco) in caso di assenza per malattia: l’obiettivo è quello di evitare che il predetto personale sia gravato da una riduzione (oltre il quadruplo) del trattamento economico maggiore di quella applicata agli altri dipendenti pubblici.
Inoltre sono eliminati i dubbi interpretativi per la retribuzione accessoria su alcune tipologie di assenza, ad esempio per i donatori di sangue e per i genitori e i parenti (se dipendenti pubblici) che assistono soggetti portatori di handicap grave.
Per quanto riguarda gli interventi sulla 104, questi riguardano la quantificazione dei permessi in 18 ore mensili; la restrizione al coniuge, ai parenti ed agli affini entro il secondo grado della platea di soggetti che possono fruire dei permessi per assistere il portatore di handicap; l’introduzione della distanza massima stradale di 100 km tra il Comune di residenza del soggetto portatore di handicap ed il Comune di residenza del soggetto che presta assistenza; la precisazione che all’interno del medesimo nucleo familiare i permessi possono essere usufruiti da un solo dipendente. Quest’ultimo non deve comunque trovarsi in situazione di handicap grave, a meno che non si tratti di genitore con handicap grave che presti assistenza a figlio con handicap grave.
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