Attenzione a timbrare fuori sede. Cassazione su mancata autorizzazione e reato di truffa
L’impiegato pubblico che, senza autorizzazione, timbra fuori sede per farsi pagare gli straordinari rischia una condanna per truffa.
Lo ha decretato ieri la Corte di Cassazione con la sentenza n. 38 del 4 gennaio 2011.
5 Gennaio 2011
Redazione FORUM PA
L’impiegato pubblico che, senza autorizzazione, timbra fuori sede per farsi pagare gli straordinari rischia una condanna per truffa.
Lo ha decretato ieri la Corte di Cassazione con la sentenza n. 38 del 4 gennaio 2011.
Il “caso” è stato questo.
Una impiegata piemontese era stata accusata di truffa aggravata per essere uscita, aver fatto una timbratura fuori sede e aver chiesto il pagamento degli straordinari senza riuscire a produrre la documentazione della autorizzazione da parte dei superiori.
I suoi diretti superiori avevano infatti sostenuto di non aver averla autorizzata e che quindi l’impiegata aveva agito in piena autonomia e con l’intento di percepire illegittimamente lo straordinario.
Il Gup piemontese aveva archiviato il caso con un non luogo a procedere, credendo alla buona fede dell’impiegata.
L’amministrazione interessata (una Asl), costituendosi parte civile, ha presentato ricorso, chiedendo l’annullamento dell’archiviazione e il pagamento dei danni da parte dell’impiegata.
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della Asl, ha annullato la decisione del GUP e ha rinviato il caso ai magistrati piemontesi.
Questa è stata la motivazione, che si appoggia su principi precedentemente enunciati dalla stessa Corte:
“Questa Corte ha affermato che la falsa attestazione del pubblico dipendente, circa la presenza in ufficio riportata sui cartellini marcatempo o nei fogli di presenza, è condotta fraudolenta, idonea oggettivamente ad indurre in errore l’amministrazione di appartenenza circa la presenza sul luogo di lavoro, e integra il reato di truffa aggravata, ove il pubblico dipendente si allontani senza far risultare, mediante timbratura del cartellino o della scheda magnetica, i periodi di assenza, sempre che siano da considerare economicamente apprezzabili. (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 26722 del 12.6.2008 dep. 2.7.2008 rv 240700)”.
Riferendosi al caso specifico la Corte spiega:
“Sussisterebbe un ingiusto profitto con danno dell’Azienda in quanto le registrazioni fuori sede avrebbero consentito alla signora XXX di beneficiare di compenso straordinario. In ogni caso l’intento truffaldino deve essere riconosciuto nell’ipotesi in cui il dipendente abbandoni il posto di lavoro senza registrare l’uscita o nel caso in cui il dipendente timbri in entrata ed in uscita senza presentarsi effettivamente al lavoro. Le timbrature fuori sede hanno consentito alla signora XXX in 20 casi su 32 di maturare straordinario e nei restanti 12 casi di documentare una continuità della prestazione lavorativa”.
Fonte: ItaliaOggi