Concorsi pubblici: gli “assenti per Covid-19” hanno diritto alla prova suppletiva

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Chi non può presentarsi alla prova scritta di un concorso perché in quarantena o positivo al Covid-19, ha diritto a una prova suppletiva. Lo stabilisce una sentenza del Tar del Lazio, che ha accolto il ricorso di un candidato, sottolineando come in questo caso non si tratti di un “impedimento individuale”, ma di un impedimento imposto da un provvedimento dello Stato che tutela un superiore interesse pubblico

8 Settembre 2021

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Patrizia Cardillo

Esperta di Protezione dati personali, Coordinatrice del Network dei RPD delle Autorità indipendenti

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Il concorrente risultato assente alla “prova scritta” di un concorso perché costretto alla quarantena o dalla positività al Covid-19, ha diritto di partecipare al concorso, previa indizione di un’apposita prova suppletiva. La mancata previsione di prove suppletive per la partecipazione a un concorso in relazione all’emergenza epidemiologica da Covid-19 appare illogica ed irragionevole, in quanto il principio di contestuale svolgimento delle prove sotteso alla suddetta mancata previsione risulta cedevole rispetto alla tutela del diritto dei consociati a partecipare a un pubblico concorso al quale non abbiano potuto partecipare per causa di forza maggiore consistente in provvedimenti adottati per motivi sanitari e diretti a tutelare la pubblica incolumità e salute. È quanto ha recentemente stabilito il Tar Lazio, Sezione Terza bis con sentenza n. 5666/2021 nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2021.

Di regola, la mancata partecipazione del singolo candidato a prove concorsuali per un impedimento individuale non impone infatti all’amministrazione un rinvio generalizzato delle relative prove o la predisposizione di sessioni suppletive di esami, prevalendo l’interesse pubblico al celere svolgimento delle operazioni concorsuali. Tuttavia quando la mancata partecipazione alla prova è causata da un impedimento imposto da un provvedimento dello Stato che tutela un superiore interesse pubblico, occorre superare detto impedimento con un atto amministrativo idoneo a consentire all’interessato l’esercizio del suo diritto.

I Fatti

Un candidato – ammesso al concorso straordinario, indetto con D.D.G. del 23 aprile 2020, n. 510 – si è rivolto al Tar Lazio chiedendo l’annullamento dell’Avviso recante la comunicazione del “Diario delle prove scritte” nonché degli ulteriori atti indicati in ricorso nella parte in cui non contemplavano la possibilità per il ricorrente di partecipare alle prove scritte per eventi connessi alla pandemia da Covid-19. In particolare l’istante rappresentava di non aver potuto partecipare alla prova scritta, in quanto destinataria dei provvedimenti di prevenzione sanitaria da Covid-19, trovandosi in stato di quarantena quale contatto stretto di soggetto risultato positivo al test.

Il Tar Lazio ha accolto il ricorso.

Le motivazioni della sentenza

A fronte di provvedimenti di carattere eccezionale e legati a una situazione pandemica, come quella in corso, i giudici amministrativi hanno ritenuto priva di logicità e ragionevolezza la mancata previsione di strumenti idonei a garantire la partecipazione di soggetti alle prove concorsuali.

Il principio di autoresponsabilità e di regolare svolgimento dei procedimenti amministrativi incontra un limite di fronte a provvedimenti adottati non per la tutela individuale del singolo partecipante alla procedura concorsuale ma della collettività, in presenza di emergenza pandemica globale; la previsione dell’obbligo di isolamento domiciliare è diretta a tutelare un interesse non tanto del soggetto infetto o potenzialmente infetto, ma soprattutto quello “sociale” diretto ad impedire la diffusione della pandemia nella collettività.

La previsione di prove suppletive, motiva il Tar Lazio, non incide né sulla par condicio tra i concorrenti né sulla loro capacità di dimostrare la loro preparazione. Ne consegue che il principio di contestuale svolgimento delle prove preselettive risulta quindi cedevole rispetto alla tutela del diritto dei consociati a partecipare a un pubblico concorso al quale non abbiano potuto partecipare per causa di forza maggiore consistente in provvedimenti adottati per motivi sanitari e diretti a tutelare la pubblica incolumità e salute.

È proprio l’eccezionalità atta a giustificare la previsione di prove di carattere suppletivo o di altri strumenti che consentano lo svolgimento della prova concorsuale a dei cittadini ai quali tale partecipazione è inibita per motivi legati alla incolumità pubblica.

Infatti, di regola, la mancata partecipazione del singolo candidato a prove concorsuali per un impedimento individuale non impongono all’amministrazione un rinvio generalizzato delle relative prove o la predisposizione di sessioni suppletive di esami, prevalendo l’interesse pubblico al celere svolgimento delle operazioni concorsuali, essenziale per la tempestiva realizzazione del fabbisogno di personale manifestato dall’Amministrazione attraverso l’indizione della procedura di reclutamento.

Tuttavia, tale principio deve essere ritenuto derogabile in casi eccezionali in cui l’impossibilità a prendere parte al concorso discende “da disposizioni limitative delle libertà costituzionali, necessarie per tutelare la salute (non solo individuale, del candidato colpito dall’evento impeditivo, ma anche) pubblica, della generalità dei consociati”.

Il principio di uguaglianza

In particolare, nella decisione il Tar Lazio rileva come “nel contesto di una emergenza epidemiologica globale senza precedenti, che ha costretto il Governo a imporre ai cittadini eccezionali limitazioni delle libertà costituzionali per contenere il rischio di diffusione del virus – limitazioni rimaste fedeli allo Stato di diritto perché temporanee ed espressive del tessuto connettivo dei valori di solidarietà nazionale – la predisposizione di una sessione suppletiva (a cura dello stesso potere pubblico che tali limitazioni ha dovuto introdurre) è finalizzata a ripristinare una condizione di eguaglianza e parità di trattamento”.

In altre parole si appalesa determinante la precisazione che quando la mancata partecipazione alla prova del concorso è causata da un impedimento imposto da un provvedimento dello Stato che tutela un superiore interesse pubblico occorre superare detto impedimento con un atto amministrativo idoneo a consentire all’interessato l’esercizio del suo diritto.

La par condicio

Parimenti il Tar rileva come non si configuri, nel caso in esame, una violazione della “par condicio” dei candidati, a causa del mancato rispetto della regola della contemporaneità e della contestualità delle prove.

Da un lato, infatti, lo stesso legislatore nell’ambito delle misure di prevenzione della diffusione dell’epidemia, all’art. 10, comma 2 del decreto-legge n. 44/2021, ha disposto che: «Le amministrazioni… possono prevedere, in ragione del numero di partecipanti, l’utilizzo di sedi decentrate… e, ove necessario, la non contestualità, assicurando comunque la trasparenza e l’omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti».

Pertanto, ancora una volta si legittima, in condizioni di eccezionale gravità, è giustificabile una deroga al principio di contestualità delle prove, purché sia assicurata la trasparenza e l’omogeneità delle prove somministrate.

I precedenti

La decisione del Tar Lazio è l’ultimo intervento della magistratura sul tema e costituisce un precedente per la prossima decisione sul medesimo tema del Tar di Trento.

In un caso simile – richiesta di annullamento del calendario delle prove per mancata previsione di una sessione suppletiva in favore di candidati impossibilitati a presentarsi, in quanto collocati in isolamento fiduciario ovvero in quarantena in applicazione delle vigenti misure sanitarie di prevenzione epidemiologica da COVID19 – il Tar Lazio, con sentenza n. 7199/2020 e n. 471/20210, accoglieva il ricorso e disponeva la predisposizione di una sessione suppletiva da calendarizzarsi quando ci sarebbero state le condizioni di sicurezza sanitaria. Il ricorrente, posta in quarantena in quanto risultata positiva al Covid-19…. come attestato da certificato, non ha potuto partecipare alla prova concorsuale scritta…. in quanto oggettivamente impossibilitata.

Sicuramente il tema solleva un dubbio temporale riguardante la determinazione certa del verificarsi delle condizioni di sicurezza sanitariaidonee allo svolgimento delle prove concorsuali.

Il Consiglio di Stato con ordinanza del 14 dicembre, n. 7145, ha respinto l’appello cautelare proposto dal Ministero dell’Istruzione avverso la pronuncia del Tar Lazio, sopra indicata, riconoscendo corretta la decisione del Tar Lazio che ha disposto in via propulsiva un’apposita sessione suppletiva, in relazione al predetto concorso straordinario quale unico strumento per soddisfare l’interesse dell’istante a partecipare alla selezione prima della definitiva conclusione del procedimento, escludendo anche disagi organizzativi al Ministero resistente.

Anche il Consiglio di Stato con la sua decisione, ha confermato l’interpretazione che “non può negarsi una prova suppletiva a chi si sia trovato nell’impossibilità oggettiva di partecipare alla prova scritta (prima della sospensione del 4 novembre scorso) a causa una motivazione legata al Covid, quindi perché in quarantena fiduciaria per essere entrato in contatto con soggetti positivi, in quarantena obbligatoria in quanto risultato positivo al test, ovvero in malattia con sintomi o, peggio, perché ricoverato in reparto Covid”.

Di segno diametralmente opposto la decisione del Tar Abruzzo con l’ordinanza n. 53/2021, che ha rigettato un ricorso di un candidato, che aveva superato la prova scritta di un concorso in ambito sanitario, ma che non aveva potuto sostenere la prova pratica ed eventualmente quella orale, per conclamata positività al Covid 19, lo rigettava, rilevando che la fattispecie posta a base della richiesta di prove suppletive, benché motivata da factum principis, può dirsi senza dubbio riconducibile alla clausola aperta del bando che includeva tra le ipotesi di rinuncia qualunque causa di assenza anche non riconducibile alla volontà del candidato. Il giudice amministrativo, nel caso di specie relativo a professioni sanitarie, ha ritenuto prevalente l’esigenza di celerità e di pronta conclusione della selezione che resterebbe inibita per effetto di eventuali deroghe in funzione dello svolgimento delle prove suppletive richieste”.

In tale quadro ha comunque determinato Amministrazioni e Commissioni a determinare o comunque assicurare la fissazione di prove selettive, ove necessario, in azione di autotutela ma soprattutto nello spirito di condivisione del rispetto dei principi richiamati dalla magistratura amministrativa, ma anche con l’obiettivo di evitare sicuri ricorsi e assicurare quindi la massima celerità possibile nelle procedure di selezione.

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