Dibattito pubblico tra normativa, esperienze locali e prospettive: a che punto siamo?

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Rispetto agli aggiornamenti di maggio sul tema Dibattito Pubblico, quali sono le ultime novità che competono le modalità di implementazione degli obblighi derivanti dall’art.22 del Codice degli Appalti Pubblici? A che punto siamo con il Decreto che avrebbe dovuto stabilire, entro l’inizio dell’estate, caratteristiche e tempi di progettazione (nonché valutazione) di fattibilità delle proposte per le Grandi Opere Pubbliche? Parleremo di Dibattito Pubblico durante ICity Lab 2017 (BASE Milano, 24-25 ottobre 2017)

26 Luglio 2017

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Marina Bassi

A seguito dell’incontro “Il potenziale del Dibattito Pubblico: opportunità e responsabilità per le PA” , che ha avuto luogo nel contesto della Manifestazione FORUM PA 2017 e del quale abbiamo avuto modo di approfondire alcuni degli aspetti principali, in termini di origini e pronostici per il futuro (qui il testo), torniamo a parlare di Dibattito Pubblico, della relativa normativa e delle conseguenze che questo avrà sul territorio nazionale.

Tra le novità che vale la pena registrare, una di importanza rilevante compete la presentazione, da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del testo di approfondimento riguardante tempi e metodologie d’uso del Dibattito Pubblico, lo scorso 14 giugno, contestualmente all’evento “Connettere l’Italia: strategie e risultati di una nuova gestione della mobilità”.

A questo proposito, quattro sembrano essere gli aggiornamenti che conferiscono concretezza all’art.22:
  • Momento di apertura del confronto
    Il primo riguarda il momento di apertura del Dibattito, inizialmente previsto al momento della valutazione sul progetto di fattibilità. Questo è sempre stato un punto critico per la Struttura Tecnica di Missione del MIT che ha lavorato al documento, perché aprire il Dibattito Pubblico al termine del progetto significherebbe di fatto aprirlo quando molte delle decisioni sono prese e le alternative sono già state discusse. A questo proposito, si prevede ora che il Dibattito Pubblico sia aperto anche in fase di realizzazione delle alternative progettuali da parte del proponente. Il legislatore consente quindi di attivare la pratica di confronto in due momenti, uno sulle alternative progettuali, l’altro sul progetto di fattibilità vero e proprio. Questo è un aspetto essenziale per due motivi: da un lato, accresce il senso di fiducia dei cittadini a voler partecipare alla definizione delle Opere; in più, mette il proponente in condizioni di offrire un ventaglio di soluzioni progettuali complete, omogenee, e che già in prima stesura tengano conto degli impatti sul territorio;
  • Costi del Dibattito Pubblico
    Il secondo aggiornamento prevede che i costi per Dibattito Pubblico risultino tra gli oneri di progettazione. Questo è importante non solo dal punto di vista delle risorse vincolate all’uso, ma anche perché così, di fatto, l’attivazione del Dibattito Pubblico rientra nella progettazione dell’intera opera;
  • Commissione nazionale del Dibattito Pubblico
    Richiamando la buona pratica francese – per l’analisi della quale si rimanda agli articoli precedentemente pubblicati sul tema – è stato fondamentale prevedere l’introduzione della Commissione Nazionale del Dibattito Pubblico. Una delle debolezze presenti nella prima stesura dell’articolo 22, infatti, è che non vi fosse un “luogo del Dibattito Pubblico”, in cui questo potesse essere di volta in volta studiato e monitorato, e che quindi tutto rimanesse in capo ai proponenti delle opere. Oggi la Commissione è invece istituita già dall’Articolo, e il Decreto ne disciplinerà composizione e finalità. Tra le responsabilità della Commissione possiamo già elencare le più importanti, come quella di monitorare i Dibattiti Pubblici in corso; scrivere linee guida e indicazioni rispetto alla metodologia, tenere un sito internet dove raccogliere tutta la documentazione relativa ai Dibattiti pubblici svolti;
  • Tempi di attivazione
    Il Dibattito Pubblico avrà una durata di quattro mesi prorogabili di altri due e si apre in fase preliminare al progetto. Questa è la fase di Dibattito sui territori vera e propria. Si prevede, inoltre, che si possano definire alcune metodologie codificate per l’attivazione del confronto, senza scendere troppo nei particolari, perché il progetto possa essere sempre calato nel contesto di riferimento. La preparazione gestionale del Dibattito avrà un tempo di progettazione di massimo tre mesi, tempo in cui il responsabile potrà ascoltare il territorio, capire le ragioni del conflitto, come si manifesta, temi principali da affrontare, calendario degli incontri e metodologie organizzative per l’incontro. Contestualmente, il proponente dell’Opera redigerà il proprio dossier di progetto, da presentare obbligatoriamente in linguaggio non tecnico, in cui spiegherà ragioni e conseguenze di progetto – e a partire dalla presentazione del documento partiranno i quattro mesi. La scelta di redazione del documento in linguaggio non tecnico non è casuale: perché possa essere discusso, il dossier dovrà essere sufficientemente comprensibile da tutti coloro i quali avranno intenzione di proporre il Dibattito Pubblico [1]. Quest’ultimo sarà un momento di confronto tra i territori sull’opportunità dell’opera, caratteristiche e ricadute, e che prevedrà momenti di informazione, incontri di approfondimento, eventuali momenti di concertazione con il territorio, e si concluderà con una relazione del responsabile di descrizione del procedimento adottato e delle principali questioni aperte. Qui si chiederà al proponente di rispondere, esprimendo la propria posizione. Presentata pubblicamente questa relazione, infatti, il proponente avrà fino a tre mesi di tempo per presentare la relazione definitiva, rinunciando all’Opera o salvandola e con quali modifiche, motivando il mancato accoglimento delle idee di cittadini e comitati.

Dall’approfondimento di queste prime peculiarità, percepiamo che una prima spinta in avanti sui processi partecipativi è avvenuta, soprattutto in considerazione della recente proposta della Struttura Tecnica di Missione del MIT di coinvolgere gli Enti locali nella predisposizione dei progetti sulle Grandi Opere. Il proponente dell’Opera potrà indicare le amministrazioni direttamente interessate dal Dibattito Pubblico, che verranno convocate a creare un comitato di monitoraggio di accompagnamento. Il desiderio di coinvolgere gli Enti locali all’origine servirà a costruire le condizioni ideali per affrontare il Dibattito Pubblico.

A margine di tutte queste premesse, una perplessità rimane. Al modello francese, la strategia italiana aggiungerà l’obbligo di previsione di soglie dimensionali per le tipologie di Opere sottoposte obbligatoriamente a Dibattito Pubblico. Ma come si arriva a definire una soglia precisa? Esistono opere di portata ridotta che hanno grandi impatti sul territorio e opere di enorme portata per le quali la previsione obbligatoria di Dibattito Pubblico non potrebbe che creare confusione – si pensi alla metropolitana. Il principio che si è adottato, almeno per ora, è quello di stabilire delle soglie abbastanza alte, per fare in modo che inizialmente il numero dei Dibattiti Pubblici sia limitato. Questo – immaginiamo – per garantire la giusta preparazione a questa nuova attività. Problema che si presenterà comunque, date le eccezioni all’obbligatorietà che prevedono, da un lato, che il Dibattito possa essere proposto in maniera facoltativa dal proponente; dall’altro, che siano gli Enti locali a proporre Dibattito Pubblico, anche per le Opere sotto soglia, partendo dalla consapevolezza che gli Enti locali riescano a percepire subito la congruità di Dibattito Pubblico nel caso specifico.

Parleremo di Dibattito Pubblico durante ICity Lab 2017, all’interno dei molteplici convegni dedicati all’implementazione degli strumenti partecipativi nella PA, tra i quali segnaliamo gli incontri “PA abilitanti e piattaforme che favoriscono la partecipazione: un confronto tra amministrazioni virtuose” e “Partecipazione e abilitazione al coinvolgimento civico”.

[1] E questa, oltre che essere buona logica, è anche uno dei tre principi fondamentali sui quali fa leva la Commissione francese (Principio di equità di trattamento).

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