Ecco come il decreto correttivo cambia il Codice Appalti

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Il Governo ha approvato un decreto legislativo “correttivo” che recepisce molti dei suggerimenti e delle critiche mosse da diversi operatori ed osservatori e rivede alla radice numerosi articoli con l’obiettivo di rilanciare gli investimenti e le opere pubbliche. FPA rende disponibile alla propria community lo schema di decreto legislativo (6 marzo 2017)

15 Febbraio 2017

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Caterina Acquarone, gare e advisory FPA – Cantiere Procurement

Sono passati circa 10 mesi dalla pubblicazione ed entrata in vigore quasi contestuale del Codice dei Contratti pubblici e delle Concessioni. Il Governo ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo “correttivo” che recepisce molti dei suggerimenti e delle critiche mosse da diversi operatori ed osservatori e rivede alla radice numerosi articoli, a seguito della fase di utilizzo dello strumento legislativo e della risposta del mercato del public procurement, con l’obiettivo di rilanciare gli investimenti e le opere pubbliche (possibile solo a fronte anche di un incremento degli investimenti pubblici). [aggiornato al 6 marzo*]

Scarica lo schema di decreto legislativo (6 marzo 2017)

Il Dlgs. 18 aprile 2016 n. 50 “codice dei contratti pubblici” prevede che la Cabina di regia, istituita dall’articolo 212, effettui una ricognizione sullo stato di attuazione del codice stesso, nonché delle difficoltà riscontrate dalle stazioni appaltanti nella fase di applicazione, al fine di proporre eventuali soluzioni correttive e di miglioramento. A tal fine, la Cabina di regia ha lanciato tra dicembre e gennaio scorso una consultazione rivolta alle stazioni appaltanti, al seguito della quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha reso pubblica una prima bozza del decreto correttivo.

Tra i vari argomenti che con ogni probabilità verranno modificati eccone alcuni significativi:

Utilizzo della BDOE in tutte le fasi del contratto. L’articolo 30 del decreto correttivo modifica l’articolo 81 del Codice prevedendo l’utilizzo della BDOE anche per la verifica di permanenza dei requisiti dichiarati in fase di procedura di gara o affidamento in fase di esecuzione del contratto, semplificando le procedure delle stazioni appaltanti che potranno così disporre di un unico accesso alla medesima banca dati per ogni comprova.

Costi manodopera e sicurezza. Il testo della bozza resa pubblica prevede un intervento sul comma 16 dell’articolo 23 e reintroduce l’obbligo di scorporare il costo della manodopera e i costi della sicurezza dal costo dell’importo soggetto a ribasso d’asta.

Semplificazione dell’iter per gli affidamenti di modico importo. L’articolo 32 del Codice viene modificato prevedendo che, per gli appalti inferiori a 40.000 euro, la stazione appaltante possa avviare la procedura di affidamento diretto tramite determina a contrarre o atto equivalente contenente gli elementi essenziali (importo, fornitore, motivazioni della scelta e possesso dei requisiti di carattere generale). L’articolo 36 viene inoltre modificato per la stessa tipologia di affidamenti (inferiori a 40.000 euro) prevedendo che la verifica dei requisiti nelle procedure negoziate avvenga obbligatoriamente solo per il soggetto aggiudicatario, lasciando comunque la facoltà di ulteriori verifiche alla stazione appaltante.

Mezzi di prova. La proposta di modifica dell’articolo 86 del Codice, relativo alla prova dell’assenza dei motivi di esclusione indicati all’art. 80, costituisce una misura di semplificazione della procedura di comprova e verifica. Sinora, infatti, l’operatore economico o il subappaltatore che autodichiara una condizione ai fini “della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80” deve verificare la scadenza del certificato o della autodichiarazione utilizzati (e lo stesso deve fare il soggetto incaricato dei controlli). La modifica proposta sembra avere il fine di semplificare il processo indicando un unico termine di durata della documentazione sia per i certificati che per le dichiarazioni sostitutive di certificati e di atti di notorietà. Allo stesso fine gli articoli 85, comma 5, e 86 vengono modificati, escludendo l’obbligo di effettuare i controlli anche sul secondo concorrente in graduatoria per evitare un appesantimento procedurale non richiesto dalle Direttive europee.

Quota di subappalto. All’articolo 105 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la quota massima del 30% di subappalto sarà calcolata, per i lavori, nell’ambito della sola categoria prevalente. Per i servizi e le forniture, tale quota è riferita all’importo complessivo del contratto. Si tratta di una modifica che risponde alle esigenze del mercato.

Verifica di congruità contributiva e incidenza mano d’opera. L’art. 11 del decreto correttivo (Modifiche all’articolo 30 del Codice) ha aggiunto alla fine del quarto capoverso l’indicazione che “al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d’opera relativa allo specifico contratto affidato”. Non è ancora chiaro come verrà determinata la congruità e come ciò inciderà sul rilascio del DURC.

Allargamento dell’interoperabilità tra banche dati. L’art.10 del correttivo modifica l’art. 29 del Codice al comma 4 inserisce tra le banche dati connesse in interoperabilità anche quelle del Ministero dell’economia e delle finanze.

Limitazione delle cause di esclusione: subappaltatori. L’articolo 80 verrà modificato nella parte che prevede l’esclusione dell’aggiudicatario in caso di mancanza dei requisiti da parte del subappaltatore. In questa evenienza dovrebbe essere previsto l’obbligo di sostituzione del subappaltatore

Possesso dei requisiti da parte della Mandataria e delle Mandanti in caso di RTI. L’art. 83 del Codice verrà modificato richiedendo che la Mandataria possieda i requisiti ed esegua le prestazioni in maniera maggioritaria e che nel bando vengano indicati i requisiti che devono essere posseduti dai singoli partecipanti e in quale misura.

In allegato il comunicato stampa del Consiglio dei Ministri, 23 febbraio 2017

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