Il nuovo Codice dei contratti pubblici è stato approvato: le novità del periodo transitorio

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Il Codice dei contratti pubblici è stato approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri. Le modifiche apportate al testo trasmesso alle Camere non sono moltissime, ma sono certamente significative. Tra le più rilevanti, quelle all’articolo 225 sul periodo transitorio. E questo non sorprende. La preoccupazione che un passaggio troppo veloce alle nuove regole potesse determinare un blocco degli appalti e il conseguente timore che l’effetto pratico della riforma fosse esattamente di segno opposto a quello che si voleva realizzare con la modifica delle regole del gioco, erano estremamente avvertiti da tutti gli stakeholder. Vediamo nel dettaglio che cosa prevede il nuovo articolo 225

31 Marzo 2023

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Paola Conio

Avvocato, Senior Partner Studio Legale Leone

Foto di Mari Helin su Unsplash - https://unsplash.com/it/foto/ilSnKT1IMxE

Il nuovo Codice dei contratti pubblici è stato approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri e la sua pubblicazione si attende in queste ore. Il testo finale è stato modificato per tener conto dei pareri resi dalle competenti Commissioni Parlamentari. Le modifiche apportate al testo trasmesso alle Camere non sono moltissime dal punto di vista quantitativo, ma sono certamente significative.

Tra le parti maggiormente incise dal passaggio parlamentare vi è sicuramente l’articolo 225 sul periodo transitorio. Questa disposizione, dai 7 comma della versione trasmessa al Parlamento, ha più che raddoppiato la sua lunghezza, raggiungendo i 16 comma, i primi 13 dei quali dettano disposizioni volte a disciplinare il periodo transitorio e le deroghe all’applicazione del Codice.

La preoccupazione che un passaggio troppo veloce alle nuove regole potesse determinare un blocco degli appalti e il conseguente timore che l’effetto pratico della riforma fosse esattamente di segno opposto a quello che si voleva realizzare con la modifica delle regole del gioco, erano estremamente avvertiti da tutti gli stakeholder. Non sorprende quindi che siano state proprio le disposizioni dell’articolo 225 ad essere maggiormente incise dai suggerimenti provenienti dal Parlamento.

Il tentativo di rendere più morbido lo scivolo verso l’entrata in vigore della riforma e le deroghe previste dall’articolo citato, ci restituiscono però un testo estremamente complesso, che prevede non solo la perdurante applicabilità delle disposizioni del Codice del 2016, attualmente vigente, ma finanche il richiamo in vita di quelle del Codice del 2006. Il codice De Lise, approvato con decreto legislativo n. 163 del 2006, tanto rimaneggiato e criticato in vita quanto rimpianto e “santificato” post mortem, torna infatti a regolamentare alcuni aspetti della materia dei contratti pubblici nel periodo transitorio.

Un’ampia deroga all’applicazione della riforma è, poi, rappresentata proprio dagli investimenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che continuano a essere regolamentati dalle disposizioni del decreto c.d. “Semplificazioni bis” (D.L. n. 77 del 2021) piuttosto che dalle norme del neonato Codice.

Ma vediamo nel dettaglio che cosa prevede il nuovo articolo 225.

Il periodo transitorio per gli interventi “ordinari” nel nuovo Codice dei contratti pubblici

Come noto, le disposizioni del nuovo Codice dei contratti pubblici “entrano in vigore” il 1° aprile 2023 ma “acquistano efficacia” solo il 1° luglio 2023. Tuttavia, l’art. 225 del nuovo Codice, nella versione finale, prevede che molte delle nuove norme in realtà trovino applicazione soltanto con il 2024, cercando di realizzare un compromesso tra la posizione di coloro che avrebbero voluto uno slittamento in blocco quanto meno al nuovo anno del Codice Contratti riformato e la necessità di rispettare – quanto meno formalmente – gli impegni temporali assunti dal PNRR in materia di riforma del settore.

L’art. 225 contiene anche norme “interpretative” e varie deroghe all’applicazione del Codice in relazione, oltre che agli interventi PNRR e PNC, anche per le infrastrutture strategiche e le grandi opere.

Si segnala che sia l’art. 225, nella nuova formulazione, che il successivo art. 226 precisano cosa si debba intendere per “procedimenti in corso” cui continueranno ad applicarsi le norme del codice contratti del 2016. Le due definizioni, tuttavia, non sono perfettamente coincidenti.

L’art. 225, difatti, prevede che “per procedimenti in corso si intendono le procedure per le quali è stato formalizzato l’incarico di progettazione alla data in cui il codice acquista efficacia”, volendosi riferire presumibilmente ai soli lavori, data anche la previsione contenuta nel medesimo comma sull’utilizzabilità dell’appalto integrato.

L’art. 226, invece, definisce “in corso”:

  1. le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia;
  2. in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati già inviati gli avvisi a presentare le offerte;
  3. per le opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il codice acquista efficacia;
  4. per le procedure di accordo bonario di cui agli articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data.

….e per gli investimenti  PNRR e PNC

In realtà per questi investimenti il nuovo Codice dei contratti pubblici, a quanto sembra, non troverà applicazione, se non per quanto concerne la fase esecutiva, limitatamente a quelle disposizioni del nuovo Codice che regolamentano ambiti non toccati dalla normativa speciale specificamente dedicata all’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Chiaramente questa scelta, da un lato, salva tutte le attività in corso, dirette alla standardizzazione e conseguente velocizzazione delle procedure di affidamento dei contratti necessari a mettere a terra i copiosi finanziamenti del Piano, dall’altro sconfessa la tesi che la riforma fosse necessaria proprio ad una migliore e più rapida attuazione dei medesimi investimenti.

Conclusioni

Non c’è dubbio che l’entrata in vigore di un nuovo Codice dei contratti pubblici – indipendentemente dal fatto che lo stesso risulti migliore o peggiore del precedente – costituisca uno choc di sistema che ha come primo effetto collaterale un rallentamento delle procedure di approvvigionamento, incluse le fasi di programmazione e progettazione, sicché la previsione di un periodo di graduale applicazione del nuovo set normativo appare certamente utile.

Di contro, la convivenza nel medesimo tempo di procedure regolamentate da disposizioni relative a tre diversi codici, oltre che dalla decretazione d’urgenza e speciale, renderà probabilmente molto complessa la vita delle amministrazioni dal punto di vista organizzativo e pratico.

L’auspicio continua ad essere quello di vedere, almeno questa volta, una riforma capace di mantenersi stabile per un tempo apprezzabile, in modo da consentire agli operatori di concentrarsi sull’attuazione delle regole piuttosto che sullo studio e la – non sempre facile – comprensione delle stesse.

CommaRiferimenti al nuovo codiceOggettoFine del periodo transitorio
1articoli 27, 81, 83, 84 e 85.Pubblicazione bandi e avvisi. Restano in vigore le disposizioni del Dlgs 50/2016 articoli 70, 72, 73, 127, comma 2, 129, comma 4 e DM attuativo dell’art. 7331.12.2023
2articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 35, 36, 37, comma 4, 99,
106, comma 3, ultimo periodo, 115, comma 5, 119, comma 5, e 224 c. 6
Disposizioni varie in materia di programmazione e procedure di affidamento. Le disposizioni di cui agli articoli 21, comma 7, 29, 40, 41 comma 2-
bis, , 44, 52, 53, 58, 74, 81, 85, 105, comma 7, 111, comma 2-bis, 213 commi 8, 9 e 10, 214, comma 6 del D.lgs  50/2016 continuano ad applicarsi in relazione a:
a) redazione o acquisizione degli atti relativi alle procedure di programmazione, progettazione,
pubblicazione, affidamento ed esecuzione dei contratti;
b) trasmissione dati e documenti relativi alle procedure di cui alla lettera a);
c) accesso alla documentazione di gara;
d) presentazione DGUE;
e) presentazione delle offerte;
f) Apertura e la conservazione del fascicolo di gara;
g) Controllo tecnico, contabile e amministrativo dei contratti anche in fase di esecuzione e la gestione delle garanzie
31.12.2023
3articolo 4, comma 1, lettera c) e articolo 6, comma 1, lettera c),
dell’allegato II 4
Qualificazione stazioni appaltanti – Resta sospeso il requisito di qualificazione costituito dalla disponibilità di piattaforme di approvvigionamento digitale di cui agli articoli 25 e 26 del codice sia con riferimento alla qualificazione per gli affidamenti di lavori che di servizi e forniture31.12.2023
4articolo 47Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici – le competenze delle sezioni restano quelle vigentifino all’attuazione delle disposizioni di cui all’allegato I.1
5articolo 13, comma 4Procedure di scelta del contraente e l’esecuzione del contratto da svolgersi all’estero – continua ad applicarsi il regolamento di cui al decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 2 novembre 2017, n. 192Fino all’adozione del regolamento di cui all’articolo 13, comma 4
6articolo 136, comma 4Contratti difesa e sicurezza – continua ad applicarsi il regolamento recante la disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e forniture di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2012, n. 236, in quanto compatibileFino all’adozione del regolamento di cui all’articolo 136, comma 4
7articolo 117, comma 12Garanzie previste dal Codice – si continua ad applicare il DM n. 31/18 (Schemi tipo)Fino a nuovo decreto
8Investimenti PNRR e PNC – Il Codice non si applica in relazione alle procedure di affidamento, continuano a trovare applicazione le disposizioni del D.L. 77/2021 (c.d. Semplificazioni) nonché altre specificamente finalizzate a questi investimentiN.A.
9art. 229 c. 2Procedimenti in corso – Si continuano ad applicare le norme del D.Lgs 50/2016. Si considerano in corso le procedure per le quali è stato formalizzato l’incarico di progettazione alla data in cui il codice acquista efficacia (1° luglio), ma è comunque possibile l’appalto integratoN.A.
10Infrastrutture strategiche inserite in programmazione – Si applicano per l’approvazione dei progetti le disposizioni del Dlgs 163/2006 (art. 163) se la procedura VIA è stata avviata prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016N.A.
11VIA Grandi Opere – Si applicano le disposizioni degli artt. 182, 183, 184 e 185 del D.lgs. 163/2006 se avviate prima dell’entrata in vigore del 50/2016. Le procedure VIA sono concluse in conformità alle disposizioni e alle attribuzioni di competenza vigenti all’epoca del predetto avvio  e le medesime procedure si applicano anche alle variantiN.A.
12Proroghe dichiarazioni pubblica utilità e vincoli esproprio – per i progetti approvati dal CIPESS in base al D.Lgs. 163/2006 sono approvate direttamente dal soggetto aggiudicatore. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro il 31 dicembre di ciascun anno rende una informativa al CIPESS in merito alle proroghe disposte nel corso dell’anno e ai termini in scadenza nell’anno successivoN.A.
13Qualificazione dei consorzi stabili –  Gli articoli 47, comma 1, 83, comma 2, e 216, comma 14, del D.Lgs n. 50/2016, si interpretano nel senso che, in via transitoria, relativamente ai consorzi stabili, ai fini della partecipazione alle gare e dell’esecuzione si applica il regime di qualificazione previsto dall’articolo 36, comma 7, del D.Lgs n. 163 del 2006 e dagli articoli 81 e 94 del DPR 207/2010. L’articolo 47, comma 2-bis, del D.lgs n. 50 del 2016, si interpreta nel senso che, negli appalti di servizi e forniture, la sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per l’affidamento di servizi e forniture è valutata a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati, anche se diversi da quelli designati in gara1° luglio 2023

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