Il Senato approva definitivamente le norme di riforma della legge 104. Ecco cosa cambia.

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Dopo essere passata alla Camera è stata approvata anche dal Senato la norma che, tra le altre cose, riforma le regole per l’assegnazione dei permessi per l’assistenza dei disabili, la cosiddetta legge 104.

8 Marzo 2010

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Tommaso Del Lungo

Articolo FPA

Dopo essere passata alla Camera è stata approvata anche dal Senato la norma che, tra le altre cose, riforma le regole per l’assegnazione dei permessi per l’assistenza dei disabili, la cosiddetta legge 104.

Mercoledì scorso il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge su "lavori usuranti, riorganizzazione di enti, congedi, aspettative e permessi, ammortizzatori sociali, servizi per l’impiego, incentivi all’occupazione, apprendistato, occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro", derivante da un disegno di legge di iniziativa del Governo poi modificato dalla Camera.

Su Saperi Pa trovi approfondimenti e commenti sulla Legge 104/92

In particolare il nuovo testo è interessante perchè, all’articolo 24, disciplina definitivamente le norme di riforma della legge 104 "Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate". Data la fitta discussione che si è sviluppata sul nostro sito, con centinaia di commenti e decine di migliaia di letture per gli articoli che hanno seguito, passo passo, le iniziative del Ministro Brunetta su questo tema, presentiamo a tutti i nostri lettori una breve sintesi di quale sarà da oggi in poi l’assetto che regolerà i permessi dei dipendenti pubblici per l’assistenza a portatori di handicap.

 

argomento
Come era prima
come è adesso
Chi ne beneficia
I tre giorni di permesso possono essere riconosciuti al malato, oppure a un qualunque  parente entro il terzo grado (legge 104/92).
I tre giorni di permesso si riconoscono anche ai parenti entro il terzo grado solo nel caso in cui i genitori o il coniuge della persona malata abbia più di 65 anni, oppure sia anch’egli affetto da handicap, oppure siano  deceduti.
Quanti
Vuoto interpretativo. La norma non specifica se più di un parente può godere dei privilegi concessi per assistere un malato. Alcune amministrazioni riconoscono i privilegi a più di un parente, altre no (legge 104/92).
I tre giorni di permesso non possono essere riconosciuti a più di una persona per assistere uno stesso familiare, a meno che non si tratti di due genitori per l’assistenza del figlio, che possono usufruirne alternativamente.
Scelta della sede di lavoro
Il genitore può scegliere di essere trasferito presso una sede di lavoro più vicina al proprio domicilio (legge 104/92).
Qualunque soggetto che gode dei benefici della norma può scegliere di essere trasferito presso la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere.
Revoca in caso di mancati requisiti
NON PRESENTE.
I benefici della legge 104 possono essere revocati in caso di mancanza dei "requisiti" accertata dal datore di lavoro o dall’INPS.
Assistenza ad un figlio maggiorenne
I genitori possono usufruire dei permessi per assistere un figlio maggiorenne solo se convivente o in condizioni di assistenza “continuativa ed esclusiva”. (legge 151/01)
Questo limite viene cancellato.
 
Assistenza di parenti non conviventi
La legge 104 concedeva i benefici per l’assistenza solo ai genitori o parenti conviventi; la legge 53/2000 li concedeva anche ai parenti e affini non conviventi.
Questa ambiguità viene cancellata. E per quanto riguarda i tre giorni di permesso mensili non si fa più alcun riferimento alla convivenza.

Inoltre:

  • Entro il 31 marzo di ogni anno le amministrazioni pubbliche dovranno comunicare al Dipartimento della Funzione Pubblica i nominativi dei lavoratori che godono dei diritti della legge 104, specificando per "chi" essi godono dei permessi, il grado di parentela (lavoratore, figlio, genitore etc), e il comune di residenza.
  • Le amministrazioni pubbliche devono, inoltre, comunicare il numero complessivo di giorni e di ore fruiti da ciascun lavoratore nel corso dell’anno precedente e per ciascun mese.
  • Il Dipartimento della Funzione pubblica provvederà a realizzare una banca dati (nel pieno rispetto delle norme sulla privacy) in cui confluiranno tutte queste informazioni custodite per massimo 24 mesi. Tutte le informazioni saranno soggette al trattamento informatico, per rilevare irregolarità e potranno essere comunicate e pubblicate in forma aggregata, cioè senza citare i singoli.

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