Legge 104/1992. Le novità del Collegato lavoro in 6 punti
Rilevando l’alto interesse dei nostri lettori al tema della legge 104/1992 e ai suoi sviluppi, riportiamo le principali modifiche all’art.33 della legge, introdotte dalla recente approvazione del Collegato lavoro alla Camera dei Deputati.
3 Novembre 2010
Redazione FORUM PA
Rilevando l’alto interesse dei nostri lettori al tema della legge 104/1992 e ai suoi sviluppi, riportiamo le principali modifiche all’art.33 della legge, introdotte dalla recente approvazione del Collegato lavoro alla Camera dei Deputati.
- Il diritto ai permessi spetta al dipendente, parente o affine entro il secondo grado (non più entro il terzo grado) del soggetto disabile che necessita di assistenza
- Il diritto ai permessi spetta al dipendente, parente o affine entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge del disabile abbiano compiuto i 65 anni o siano affetti da altrettanta patologia invalidante o siano deceduti o mancanti.
- In caso di minori con handicap, dopo il terzo anno di vita del bambino il diritto alla fruizione dei permessi mensili è riconosciuto a entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente e in maniera continuativa nell’ambito del mese
- Viene soppressa la condizione di convivenza ai fini del diritto ai permessi
- La scelta della sede di lavoro da parte del lavoratore che assiste un disabile è vincolata al domicilio della persona da assistere e non più a quello del lavoratore
- Viene istituito l’obbligo di comunicazione a carico delle pubbliche amministrazioni nei confronti della Funzioni pubblica, di specifici dati relativi ai dipendenti che fruiscano permessi mensili retribuiti o di quelli previsti per i minori con handicap in situazione di gravità e di età non superiore ai tre anni. La funzione pubblica con tali informazioni, dovrà provvedere alla costituzione di una specifica banca dati.
Fonte: Italia Oggi