Legge 104 e dintorni. Cosa cambia con l’approvazione definitiva del “Collegato lavoro”
La scorsa settimana la Camera dei deputati ha approvato in via definitiva il disegno di legge n. 1441 quater-f in materia di lavoro pubblico e privato (collegato alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2009-2013). Tra le principali novità, la modifica della normativa su “Permessi, congedi e assistenza a familiari con handicap”, fino ad oggi principalmente regolata dalla controversa legge 104/1992. Cosa cambia?
25 Ottobre 2010
Redazione FORUM PA
La scorsa settimana la Camera dei deputati ha approvato in via definitiva il disegno di legge n. 1441 quater-f in materia di lavoro pubblico e privato (collegato alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2009-2013). Tra le principali novità, la modifica della normativa su “Permessi, congedi e assistenza a familiari con handicap”, fino ad oggi principalmente regolata dalla controversa legge 104/1992. Cosa cambia?
Sul sito del Ministero per la pubblica amministrazione e l’innovazione, così vengono presentate le modifiche in materia di "Permessi, congedi e assistenza a familiari con handicap", contenute negli artt. 23 e 24 del “Collegato lavoro”.
La Delega al Governo
“Le norme degli articoli 23 e 24 del disegno di legge n. 1441 quater-f in materia di lavoro pubblico e privato riguardano, in particolare, il riordino delle norme in materia di congedi, malattia e permessi (anche quelli volti a favorire l’assistenza dei portatori di handicap).
Al riguardo, è prevista una delega al Governo – da attuare entro 6 mesi dall’entrata in vigore del provvedimento e senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato – per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi spettanti ai lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato secondo i principi e i criteri espressamente richiamati".
Le modifiche alla Legge 104/1992
"Quanto ai permessi per l’assistenza ai portatori di handicap, con l’art. 24 viene modificata la Legge n.104 del 1992, limitandone il diritto in relazione al grado di parentela e riconoscendone la fruibilità in forma alternata a un solo lavoratore dipendente per volta per la stessa persona con handicap in situazione di gravità.
La ratio della norma non è quella di colpire la valenza sociale della disciplina di tutela delle persone con handicap bensì – al contrario – quella di razionalizzarne i presupposti e l’utilizzo, contrastando con decisione ogni forma di abuso”.