Nuovo Codice appalti, queste le principali novità
La principale novità consiste nella abrogazione parziale e differita del Regolamento n. 207/2010 contenente le sue modalità di attuazione del vecchio Codice, rispondendo così positivamente alle osservazioni del Consiglio di Stato che aveva chiesto gradualità, annullando la norma sorpassata man mano che si approva quella nuova. Ne abbiamo parlato in occasione dell’incontro organizzato in partnership con BravoSolution svoltosi il 5 Aprile 2016 presso il Palazzo della Rovere dell’Hotel Columbus a Roma, dal titolo “Soggetti Aggregatori e Stazioni Appaltanti Qualificate in vista del Nuovo Codice degli Appalti: ruoli, strumenti operativi ed esperienze a confronto”.
21 Aprile 2016
L’iter del Nuovo Codice Appalti è giunto finalmente al termine, anche se con un giorno di ritardo sulla scadenza dei termini previsti dalle direttive UE. Il testo definitivo del decreto legislativo 50/2016 è stato infatti pubblicato in Gazzetta Ufficiale [1] martedì 19 aprile ed è entrato in vigore il giorno stesso della pubblicazione, dopo essere stato approvato definitivamente dal Consiglio dei Ministri il venerdì precedente.
Si tratta, come recita il titolo del decreto legislativo, dell’attuazione delle Direttive Comunitarie 23, 24 e 25 del 2014 che regolano l’aggiudicazione dei contratti di concessione, gli appalti pubblici e le procedure d’appalto degli enti erogatori in alcuni settori specifici ed il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
La principale novità, inserita nel testo approvato e pubblicato, consiste nella abrogazione parziale e differita del Regolamento n. 207/2010 contenente le sue modalità di attuazione del vecchio Codice, rispondendo così positivamente alle osservazioni del Consiglio di Stato che aveva chiesto gradualità, annullando la norma sorpassata man mano che si approva quella nuova.
Mentre il vecchio Codice Appalti (d.lgs. n. 163/2006 e tutte le successive modifiche dal 2006 ad oggi) è stato abrogato con effetto immediato dal giorno stesso della pubblicazione del nuovo Codice in Gazzetta Ufficiale, il suo Regolamento n.207/2010 rimarrà in vigore in un tempo non sempre definito. In linea di principio il limite è indicato in 90 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta, ma ad esempio nel caso dell’adozione del BIM (Building Information Modeling) in edilizia e nelle infrastrutture, sarà un decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a dettare i tempi per la progressiva introduzione dell’obbligo di ricorso a questo strumento.
Leggendo il testo del nuovo Codice, agli articoli 216 (entrata in vigore, disposizioni transitorie e di coordinamento) e 217 (abrogazioni) si osserva che, in base a rimandi a decreti attuativi futuri, alcune disposizioni del vecchio Regolamento 207/2010 saranno abrogate via via che saranno adottati i nuovi atti attuativi, che dovranno contenere quindi anche i riferimenti alle disposizioni che sostituiranno.
Le parti del Regolamento ancora vigenti sono quelle inerenti il settore dei lavori pubblici ed i lavori sul patrimonio culturale ed in particolare: la figura del Responsabile di procedimento; la progettazione e verifica dei progetti, lo schema di contratto e il capitolato speciale di appalto lavori; il sistema di qualificazione ed i requisiti per gli esecutori di lavori e le società di ingegneria e la vigilanza sugli stessi; la contabilità ed il collaudo dei lavori.
Le novità più rilevanti
- Nel nuovo d.lgs. n. 50/2016 non è previsto un Regolamento attuativo che verrà sostituito da una molteplicità di atti (circa 50) costituiti da linee-guida di carattere generale che potranno essere facilmente aggiornate, proposte da ANAC ed adottate con decreti ministeriali (di solito del Ministero delle Infrastrutture) o del Presidente del Consiglio, previo parere delle competenti commissioni parlamentari.
- La Cabina di regia indicata all’articolo 212 dovrà essere attivata nei prossimi tre mesi e curerà la fase di attuazione del nuovo Codice Appalti, coordinando l’adozione, da parte dei soggetti competenti, di norme e linee guida, nonché della loro omogeneità e correttezza giuridica, al fine di verificarne preventivamente l’impatto sulla legislazione vigente, assicurarne la tempestiva adozione e la coerenza reciproca.
- Il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa diventa quello preferenziale nella scelta del contraente ed è stato reso obbligatorio in alcuni campi in cui è fondamentale l’utilizzo di manodopera (es. servizi di pulizia, servizi sociali ed assistenziali, ristorazione ospedaliera e per i servizi scolastici).
- Al centro della riforma del nuovo Codice, i sistemi di qualificazione delle stazioni appaltanti . Con l’introduzione del nuovo sistema premiante, all’aumento del livello di qualificazione della stazione appaltante essa avrà maggiore possibilità di appaltare opere, lavori e servizi di importo e complessità significativi.
- L’art. 22 introduce finalmente nella norma il principio di trasparenza nella partecipazione de i portatori di interessi e lo strumento del dibattito pubblico: in particolare tale strumento viene reso obbligatorio per le grandi opere infrastrutturali aventi impatto rilevante sull’ambiente, sulle città e sull’assetto del territorio.
- Il nuovo progetto di fattibilità tecnica ed economica , che sostituisce quello preliminare, dovrà essere redatto sulla base di indagini territoriali (geologiche e geognostiche) con verifica dell’assetto archeologico ma dovrà individuare, tra più soluzioni, quella più vantaggiosa in termini di costi e benefici per la collettività .
- Viene introdotto il rating di impresa, sulla base di indici qualitativi e quantitativi che tengono conto, in particolare, dei precedenti comportamentali dell’operatore, con riferimento al rispetto dei tempi e dei costi nell’esecuzione dei contratti, all’assenza di contenzioso sia in sede di partecipazione alle procedure di gara che in fase di esecuzione del contratto.
- Nel nuovo contratto di partenariato pubblico-privato (art.180) il contratto è definito tra le parti in modo che il recupero degli investimenti effettuati e dei costi sostenuti dall’operatore economico, per eseguire il lavoro o fornire il servizio, dipenda dall’effettiva fornitura del servizio o utilizzabilità dell’opera o dal volume dei servizi realmente erogati.
[1] D.lgs 50/2016. Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. In G.U. Serie Generale n.91 del 19/4/16 – Supplemento Ordinario n. 10