Codice dei Contratti Pubblici: dal PNRR la spinta a una nuova riforma
Nei piani del Governo ritorna la priorità dell’intervento sul Codice dei contratti pubblici, prima con un decreto legge da varare già nel corrente mese di maggio, poi, entro la fine dell’anno, con la presentazione al Parlamento di un disegno di legge delega, destinato a riformare integralmente il Codice vigente. Il PNRR indica quali dovrebbero essere i principi e i criteri direttivi della Legge Delega: vediamoli insieme
13 Maggio 2021
Paola Conio
Avvocato, Senior Partner Studio Legale Leone
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Era prevedibile che il Codice dei Contratti Pubblici – già martoriato da innumerevoli modifiche sin dal momento della sua entrata in vigore ed oggetto di disegni di legge di riforma ancor prima della sua completa attuazione – non passasse indenne dall’avvio del PNRR.
Alla vigilia della maggiore iniezione di risorse pubbliche della storia della Repubblica, nell’economia nazionale ormai fiaccata dalla pandemia, il D.Lgs. 50/2016 è ancora una volta il capro espiatorio (anche se non del tutto immeritatamente) dei ritardi e delle inefficienze che da troppo tempo caratterizzano l’utilizzo, da parte dell’Italia, delle risorse pubbliche a disposizione.
Nei piani del Governo, quindi, ritorna la priorità dell’intervento sul Codice dei contratti pubblici, prima in via d’urgenza, con un decreto legge da varare già nel corrente mese di maggio con l’obiettivo di prorogare al 2023 alcune delle disposizioni introdotte “a tempo” dall’ultimo decreto semplificazioni (D.L. 76/2020) e introdurre altre misure di semplificazione improcrastinabili, poi, entro la fine dell’anno, con la presentazione al Parlamento di un disegno di legge delega, destinato a riformare integralmente il Codice attualmente vigente.
Semplificare, semplificare, semplificare
Il mantra della semplificazione – operazione quanto mai complessa nella realtà dei fatti – torna a risuonare come leit motiv all’interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. In realtà, come si è detto, si tratta dello stesso identico obiettivo che aveva, a suo tempo, ispirato (se non altro sulla carta) la legge delega che condusse all’adozione del D.Lgs. 50/2016 (L. 11/2016).
Nella legge delega n. 11/2016 il criterio direttivo della “semplificazione” ricorre ben 15 volte all’interno dell’unico articolo di cui consta il provvedimento, semplificazione dei processi, delle procedure, del quadro normativo e così via.
Semplificare è anche l’imperativo del decreto Sblocca cantieri (D.L. 32/2019) che aveva bandito la c.d. “soft law” o regolamentazione flessibile (introdotta dal Codice del 2016 appunto per semplificare e snellire il quadro normativo), tornando al regolamento unico di attuazione (sempre per semplificare), che, invece, il PNRR sembra voler definitivamente eliminare.
Semplificare è, infine, l’obiettivo del decreto-semplificazioni (D.L. 76/2020) che accanto a disposizioni certamente utili a questo fine, introduce anche adempimenti aggiuntivi e norme di non facile lettura.
In poche parole, negli ultimi anni non vi è stato alcun provvedimento normativo in materia di contratti pubblici che non abbia avuto come scopo dichiarato la semplificazione. Il problema – lo si è detto molte volte – non sono i nobili e condivisibili scopi comuni a tutti i provvedimenti adottati negli ultimi venti anni, il problema sono i mezzi, gli strumenti, i meccanismi ipotizzati per ottenere il raggiungimento di quegli scopi, in generale, e la semplificazione in particolare.
Siamo, tuttavia, giunti ad un punto di svolta nel quale non è più consentito andare per tentativi, occorre concentrarsi sull’attuazione degli obiettivi e non più sulla mera enunciazione. I principi direttivi della nuova legge delega, contenuti già nel PNRR ci auguriamo conducano a questo risultato.
I principi della futura legge delega per la riforma del Codice dei Contratti Pubblici
Il PNRR indica quali dovrebbero essere i principi e criteri direttivi della Legge Delega di riforma del Codice dei Contratti pubblici. Tra questi principi, ve ne sono alcuni, in particolare, che mi sembrano molto interessanti se declinati correttamente.
I primi due:
- Riduzione e razionalizzazione delle norme in materia di appalti pubblici e concessioni
- Recepimento delle direttive europee, integrate in particolare là dove non immediatamente esecutive
sembrerebbero preconizzare una drastica riduzione, se non l’eliminazione, di provvedimenti attuativi successivi all’adozione del Codice. Non vi è dubbio che l’esperienza abbia insegnato che è proprio nei ritardi e nella complessità dei provvedimenti attuativi che si annida il principale ostacolo alla semplificazione.
Il criterio:
- Previsione di misure volte a garantire la sostenibilità energetica e ambientale e la tutela della salute e del lavoro nell’affidamento dei contratti
potrebbe essere declinato tenendo conto della semplificazione offerta dal ricorso alle valutazioni di conformità accreditate ai sensi del Regolamento europeo 765/2008, facendo leva, quindi, sulla c.d. Infrastruttura della Qualità, che grazie alla sinergia tra normazione tecnica, accreditamento e valutazione della conformità accreditata, può garantire affidabilità, semplificazione, qualità e integrazione tra i mercati.
Il criterio:
- Realizzazione di una e-platform ai fini della valutazione della procurement capacity
sembra essere una interessante novità, auspicabilmente connessa con la mai attuata ma sempre desiderata qualificazione e professionalizzazione delle stazioni appaltanti.
Solo il tempo ci dirà se questa è davvero la volta buona che cambierà il volto del procurement pubblico.
Aspettiamo trepidanti, sapendo però che probabilmente non avremo un’altra opportunità di cimentarci in questo difficile e sfidante compito: se la ripresa non sarà potente e stabile difficilmente l’economia potrà sostenere il peso dei molti e necessari investimenti che, negli anni bui della pandemia, hanno inevitabilmente appesantito il nostro debito.
L’innesco della domanda pubblica è indispensabile ad attivare il salvifico effetto moltiplicatore degli investimenti che può traghettare la nostra economia fuori dal tunnel e le regole che ne governano i processi potranno fare la differenza.