Il nuovo Regolamento attuativo previsto dallo “Sblocca Cantieri”: la riforma della riforma
Tra pochi giorni – presumibilmente tra la fine di febbraio e l’inizio di marzo – lo schema di Regolamento di attuazione del Codice Contratti Pubblici previsto dal c.d. “Sblocca cantieri” dovrebbe approdare al Consiglio dei Ministri per poi completare l’iter di approvazione. Non resta che attendere, preparandosi per tempo alle novità che saranno introdotte.
20 Febbraio 2020
Paola Conio
Avvocato, Senior Partner Studio Legale Leone
Chi sperava che il 2019 sarebbe stato l’anno dell’attuazione completa della riforma del procurement pubblico avviata nel 2016 e che avrebbe, quindi, visto l’adozione dei molti provvedimenti attuativi ancora mancanti, con un particolare riguardo a quelli ritenuti maggiormente strategici e, forse proprio per questo, più complessi e in ritardo abissale rispetto alle originarie previsioni, è rimasto senza dubbio deluso.
Public procurement: tra novità e stop alla riforma
Non sono stati varati gli attesi provvedimenti attuativi in materia di progettazione (art. 23), qualificazione delle stazioni appaltanti (art. 37), digitalizzazione (art. 44), nuova Banca Dati degli Operatori Economici (art. 81), rating di impresa (art. 83), collaudo e la veridica di conformità (art. 102), solo per citarne alcuni dei principali.
Di contro, non può senz’altro dirsi che il 2019 sia stato un anno avaro di nuove disposizioni in materia di public procurement, visto che le modifiche apportate al Codice dei contratti pubblici sono state molteplici, alcune di carattere definitivo, altre solo temporaneo la cui sorte dipenderà — o meglio dovrebbe dipendere — dall’osservazione dei risultati pratici conseguiti.
“Sbocca Cantieri”: facciamo il punto
La più rilevante novità normativa dell’anno appena trascorso, sul fronte del public procurement, è senza dubbio il c.d. “Sbocca Cantieri”, ovvero il d.l. n. 32 del 18 aprile 2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 55 del 14 giugno 2019.
Il Decreto Legge noto come “Sblocca Cantieri” ha inciso in modo profondo la riforma del 2016. Il suo impianto è stato a propria volta modificato in modo strutturale dalla legge di conversione che, con una tecnica normativa singolare, ha trasferito alcune modifiche, inserimenti e/o abrogazioni delle norme del d.lgs. 50/2016, originariamente previste direttamente all’interno del Codice dei contratti pubblici dal d.l. 32, al di fuori di quest’ultimo, rendendole solo temporanee fino al 31 dicembre 2020, salva la facoltà di proroghe ulteriori.
Naturalmente l’aver lasciato inalterato — in quelle specifiche parti — il Codice dei contratti pubblici non agevola l’immediata comprensione di quale sia il quadro normativo attualmente vigente, atteso che alcune delle norme apparentemente invariate sono state in realtà sospese o modificate e altre, non rinvenibili all’interno del Codice stesso, sono state introdotte. A titolo esemplificativo, si pensi all’obbligo di indicazione della ‘terna’ dei subappaltatori previsto dall’art. 105 c. 6, ma in realtà sospeso sino al 31 dicembre 2020, o alla possibilità di nominare un collegio tecnico per la rapida soluzione delle controversie sorte in corso d’opera, della quale non si rinviene traccia nel Codice, sebbene tale facoltà sussista sempre sino al 31 dicembre 2020. Esempi se ne potrebbero fare molti, visto che di norme ‘extravaganti’ la legge di conversione dello “Sblocca Cantieri” ne ha previste diverse.
Il Regolamento attuativo
Tra le molte modifiche introdotte dal provvedimento citato, ve n’è una di particolare importanza, destinata a condizionare significativamente dal punto di vista della produzione normativa, anche l’anno in corso. Si tratta del ritorno al regolamento attuativo da approvare con Decreto del Presidente della Repubblica che segnerà il sostanziale abbandono della c.d. soft regulation, fatta di linee guida ANAC e decreti ministeriali, per sancire il ritorno al modello collaudato che era stato utilizzato sia dalla Legge Merloni che dal più recente Codice del 2006 per dare attuazione alla normativa primaria.
Il nuovo Regolamento attuativo non è “unico”, nel senso che non si tratta di un provvedimento che accorpa tutti gli atti (d.m., d.p.c.m., linee guida…) originariamente previsti dal Codice del 2016: ne assorbirà però dieci, sei dei quali erano già stati adottati, mentre gli altri quattro non avevano ancora visto la luce.
Attuazione: indice degli argomenti
L’indice degli argomenti cui il nuovo Regolamento darà attuazione è contenuto all’art. 216, comma 27-octies.
Nel dettaglio si tratta di:
a) nomina, ruolo e compiti del responsabile del procedimento (già disciplinati dalle Linee guida ANAC n. 3);
b) progettazione di lavori, servizi e forniture, e verifica del progetto;
c) sistema di qualificazione e requisiti degli esecutori di lavori e dei contraenti generali;
d) procedure di affidamento e realizzazione dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie (già disciplinati dalle Linee guida ANAC n. 4);
e) direzione dei lavori e dell’esecuzione (già disciplinate dal d.m. 49/2018);
f) esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture, contabilità, sospensioni e penali (in parte già disciplinati dal d.m. 49/2018);
g) collaudo e verifica di conformità;
h) affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e relativi requisiti degli operatori economici (già disciplinati dal d.m. 263/2016);
i) lavori riguardanti i beni culturali (già disciplinati dal d.m. 154/2017).
Iter del Regolamento
Il Regolamento attuativo avrebbe dovuto essere emanato entro 180 gg., prudenzialmente calcolati a far data dall’entrata in vigore della legge di conversione dallo “Sblocca Cantieri” e, quindi, entro dicembre 2019. Era stato subito chiaro agli operatori del settore che si trattasse di un obiettivo troppo ambizioso per poter essere rispettato, a meno che non ci si volesse limitare a riprodurre pedissequamente i provvedimenti già emanati sotto forma di DM o linea guida ANAC, aggiungendovi i testi (taluni in stato avanzato di elaborazione) già abbozzati ma non ancora pubblicati dei restanti provvedimenti e/o riesumando le previgenti disposizioni del DPR 207/2010.
Se, invece, il Regolamento avesse dovuto rappresentare un elemento di effettiva novità – anche in termini di chiarezza e semplificazione delle relative disposizioni – sarebbe stato certamente necessario un tempo maggiore, seppure auspicabilmente non paragonabile agli svariati anni che in passato erano stati necessari per l’emanazione dei Regolamenti attuativi della c.d. Legge Merloni (cinque anni) o del previgente Codice De Lise (quattro anni).
Al testo del nuovo Regolamento hanno lavorato non soltanto la Commissione di esperti istituita dal MIT, ma anche alcuni tavoli di lavoro costituiti, tra l’altro, da associazioni rappresentative degli operatori economici, come il c.d. tavolo della “filiera delle costruzioni”, con l’obiettivo di offrire agli estensori del provvedimento anche il punto di vista di chi dovrà fare i conti quotidianamente con le nuove disposizioni.
Aspettative
Tra pochi giorni – presumibilmente tra la fine di febbraio e l’inizio di marzo – lo schema di regolamento frutto del lavoro della Commissione e dei contributi dei diversi stakeholder dovrebbe approdare al Consiglio dei Ministri per poi completare l’iter di approvazione.
Come detto, il Regolamento attuativo del Codice Contratti verrà emanato con Decreto del Presidente della Repubblica e, pertanto, seguirà l’iter procedurale di cui all’art. 17 della Legge n. 400/1988, che prevede la previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta. Ai sensi dell’art. 216, comma 27octies del Codice è, altresì, previsto che il testo sul quale il Consiglio dei Ministri dovrà deliberare sia proposto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Non resta che attendere il nuovo Regolamento di attuazione del Codice, preparandosi per tempo alle novità che saranno introdotte.