Coronavirus: smart working possibile anche senza accordo individuale

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Nelle Disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” si stabilisce che il dipendente può lavorare in modalità lavoro agile senza dover sottoscrivere l’accordo con il datore di lavoro (ma solo nelle “zone rosse”)

24 Febbraio 2020

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Redazione FPA

Photo by Marek Levák on Unsplash - https://unsplash.com/photos/W-7ClRpcQ9E

Il governo italiano, con il decreto legge numero 6 del 23 febbraio 2020, cerca di arginare la diffusione del virus “2019-nCoV” (ora ribattezzato Sars-Cov-2), il cosiddetto Coronavirus, con alcune misure specifiche che intervengono sulla circolazione delle persone infette nei comuni e nelle aree a rischio. Lo stesso decreto legge agevola anche le procedure di avvio dello Smart Working, per evitare l’eventuale diffusione del virus sui luoghi di lavoro senza interrompere l’attività di aziende e imprese (anche se in questo caso si dovrebbe parlare più di telelavoro che di Smart Working vero e proprio).

Il decreto legge

Il decreto legge, infatti, proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro della salute, prevede che “nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un’area già interessata dal contagio del menzionato virus, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica”.

La legge, quindi, si riferisce solamente alle “zone rosse” ed è proprio in questi territori, dove si riscontrano casi di Sars-Cov-2 accertati, che possono essere sospese tutte le attività lavorative delle imprese “a esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità e di quelle che possono essere svolte in modalità domiciliare”, come si legge dal decreto.

Coronavirus e Smart Working

Ed è qui che entra in gioco lo Smart Working, la modalità di lavoro agile che non prevede la presenza obbligatoria in ufficio del lavoratore dipendente. La legge numero 81 del 22 maggio 2017 regola questa forma di lavoro, che è vincolata, però, alla sottoscrizione di un accordo scritto tra datore di lavoro e lavoratore dipendente, seguito da un’informativa sulla sicurezza del luogo di lavoro in Smart Working, che deve essere consegnata al dipendente prima di iniziare il periodo di lavoro agile.

Il decreto, dunque, assegnando allo Smart Working, in una situazione d’emergenza, un ruolo nel contenimento dell’eventuale diffusione del virus, sblocca la procedura rendendola più semplice: il lavoro agile “è applicabile in via automatica ad ogni rapporto di lavoro subordinato nell’ambito di aree considerate a rischio nelle situazioni di emergenza nazionale o locale nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni e anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti”.

L’informativa scritta, che il lavoratore deve comunque ricevere, contenente i rischi generali e i rischi specifici connessi alla modalità di lavoro in Smart Working, può essere inviata dal datore di lavoro in maniera telematica, anche ricorrendo al sito internet dell’INAIL.

Per il momento i comuni interessati dai provvedimenti sono, in Lombardia (Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini), e in Veneto (Vo’).

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