Trasparenza. Dal 31 gennaio 2017 parte la vigilanza ANAC sui nuovi adempimenti informativi

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Stabilita definitivamente il 31 gennaio 2017 la scadenza che le PA devono rispettare per adempiere agli obblighi introdotti o modificati della nuova disciplina in materia di trasparenza, avendoli già preventivamente individuati nei loro PTPCT. Un clamoroso passo indietro rispetto alla versione in consultazione, quello delle linee guida del 28 dicembre scorso con cui l’ANAC conferma, definitivamente, l’abrogazione di alcuni capisaldi anticorruzione, avvenuta paradossalmente ad opera del FOIA. Inoltre, non si hanno notizie su come devono essere effettivamente gestite le Banche dati (centralizzate) che entreranno a regime il prossimo 23 giugno

10 Gennaio 2017

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Francesco Addante*

Il 28 dicembre scorso l’ANAC ha pubblicato con Delibera n. 1310 le prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs.33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016”. Si tratta delle linee guida definitive su dati, documenti e informazioni, a pubblicazione obbligatoria, che devono essere resi evidenti nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web istituzionale delle PA.

L’All. 1, mappa ricognitiva degli obblighi informativi, sostituisce l’omonimo corrispondente della Delibera Civit n.50/2013 al quale l’Allegato A del Decreto trasparenza aveva demandato il dettaglio dei propri contenuti.

Come recitano testualmente le disposizioni dell’Autorità, con riguardo agli obblighi introdotti o modificati dal d.lgs. 97/2016, i dati e le informazioni da pubblicare si riferiscono al periodo successivo al 23 giugno 2016, data di entrata in vigore del d.lgs. 97/2016, pertanto, la reale scadenza che le Amministrazioni sono tenute a rispettare per le novazioni introdotte è il 31 gennaio 2017 (in coincidenza con l’adozione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza – PTPCT), data dalla quale partirà effettivamente l’attività di vigilanza dell’ANAC.

Tuttavia, per una stesura totalmente definitiva mancano, ancora e in particolare, le indicazioni circa gli obblighi informativi dei “titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali” e delle società e degli enti di diritto privato per cui si rinvia a delle apposite Linee guida in corso di adozione.

Dovendo oggi garantire l’accessibilità dei dati che sono stati pubblicati ai sensi della normativa previgente, è auspicabile che le PA continuino a mantenere pubblicati i dati non più oggetto di pubblicazione obbligatoria, (e solo modificati) ai sensi del d.lgs. 97/2016 (a tal fine sono evidenziati in grigio nell’all. 1 schema di pubblicazione), fino alla scadenza naturale dell’obbligo. Infatti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa per specifici obblighi (tre anni successivi alla cessazione dell’incarico per i Consulenti e gli Organi di indirizzo politico/Dirigenti) e quanto già previsto in materia di tutela dei dati personali e sulla durata della pubblicazione collegata agli effetti degli atti pubblicati, la durata ordinaria della pubblicazione rimane fissata in cinque anni, decorrenti dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello da cui decorre l’obbligo di pubblicazione. Decorsi tali termini, i relativi dati dovranno essere comunque accessibili.

Tra le concrete misure di attuazione che diano prova dell’effettiva adozione di provvedimenti che ottemperino agli obblighi in materia di trasparenza, le linee guida definitive:


  • introducono la facoltà di indicare, in sostituzione dei nominativi dei soggetti responsabili della trasmissione dei dati (intesi quali uffici tenuti alla individuazione e/o alla elaborazione dei dati, e di quelli cui spetta la pubblicazione), “il responsabile in termini di posizione ricoperta nell’organizzazione, purché il nominativo associato alla posizione sia chiaramente individuabile all’interno dell’organigramma dell’ente”. Facendo riferimento, in questo caso, ad “una soluzione analoga a quella già adottata in tema di responsabilità dei procedimenti amministrativi di cui all’art. 35 del d.lgs. 33/2013” si chiarisce esplicitamente che il soggetto che dovrà assolvere agli obblighi di trasmissione (elaborazione/detenzione del dato, trasmissione a chi deve pubblicarlo, o pubblicazione) dovrà essere minimo un funzionario incaricato di P.O.
  • stabiliscono che “l’Autorità nell’effettuare la propria vigilanza terrà conto delle scadenze indicate nel PTPCT, ferme restando quelle per l’aggiornamento (in relazione alla loro periodicità) disposte dalle norme”. Trattasi dei “termini entro i quali ogni amministrazione”, nell’ambito della programmazione della trasparenza, “deve prevedere l’effettiva pubblicazione di ciascun dato nonché le modalità stabilite per la vigilanza ed il monitoraggio sull’attuazione degli obblighi”.

Invece, tra gli altri obblighi informativi dimenticati vi è l’annosa questione delle Banche Dati tra cui in particolare: la BDAP (Banca Dati Amministrazioni Pubbliche) del MEF per il Monitoraggio opere pubbliche e il sistema PERLA PA per l’Anagrafe delle prestazioni.
Per la prima che assolve, in gran parte, le PA dai dati che le stesse sono tenute a trasmettere ai sensi dell’art. 1 c.32 della L.190/2012 (file XML) non è stato chiarito come tali informazioni devono essere rese evidenti o se non occorre pubblicarle in attesa della loro centralizzazione (forse il tutto sarà convogliato sul sito soldipubblici.gov.it, istituito per migliorare la comprensione dei dati sulla spesa delle PA). Per la seconda si sta perdendo l’occasione di unificare gli obblighi di trasparenza in merito agli incarichi autorizzati dalle PA ai propri dipendenti e a quelli conferiti a personale esterno. Se il 23 giugno p.v. l’opera non sarà compiuta, non si sarà data attuazione ad un importante principio della legge delega: quello di “eliminare le duplicazioni”.

Clamoroso è invece il passo indietro nella versione definitiva per quei capisaldi della legge anticorruzione che sarebbero dovuti rimanere vigenti nonostante fossero stati abrogati dal FOIA. Primo tra tutti “il monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedimentali”, cancellato esplicitamente dal modello di pubblicazione per il quale l’ANAC sembra dire: svolgetelo ma non rendetene evidente l’esito. Cancellato l’obbligo di pubblicazione dei provvedimenti finali dei procedimenti di: “autorizzazione o concessione” (forse perché comunque devono essere resi evidenti ai sensi del vigente art. 26 del D.lgs. 33/2013) e “concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera” (forse perché ai sensi dell’art. 19 devono essere pubblicati i bandi di concorso, nonché i criteri di valutazione della Commissione e delle tracce delle prove scritte?). Tale mancanza non può essere giustificata con quanto è possibile richiedere con il neo accesso civico generalizzato visto che si tratta di informazioni che si possono conoscere per effetto di una trasparenza reattiva e non, invece, proattiva. Si salva, invece, quello relativa alla “scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi” perché rafforzato dall’art. 29 del neo codice degli Appalti.

Nel seguito, il nuovo MODELLO di pubblicazione con cui si sono presentate, in fase di consultazione, 26 proposte di miglioramento (e richieste di precisazione) ma anche di correzione e integrazione di molti degli obblighi informativi che, in gran parte, non accettati sono stati, quindi, dimenticati anche nella versione definitiva rispetto a quelli normativamente vigenti ed altri indicati nello stesso testo delle linee guida approvate lo scorso 28 dicembre.

*Laureato in Scienze delle Pubbliche Amministrazioni, divulga per passione studi e notizie su PA digitale, Trasparenza e Anticorruzione @addantefrancsco

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