Una commissione per l’autoriforma istituzionale dell’amministrazione pubblica

Home Riforma PA Una commissione per l’autoriforma istituzionale dell’amministrazione pubblica

Sul sito della Conferenza Unificata delle Regioni è stata appena pubblicata la delibera che istituisce la Commissione speciale paritetica mista Governo, Regioni, Enti locali per il rinnovamento delle Istituzioni della Repubblica e per il sostegno allo sviluppo ed alla crescita economica.

11 Ottobre 2011

R

Redazione FORUM PA

Articolo FPA

Sul sito della Conferenza Unificata delle Regioni è stata appena pubblicata la delibera che istituisce la Commissione speciale paritetica mista Governo, Regioni, Enti locali per il rinnovamento delle Istituzioni della Repubblica e per il sostegno allo sviluppo ed alla crescita economica. Tre i compiti della nuova commissione: formulare una proposta per la riforma dello Stato in senso federalista; predisporre un’analisi dei costi dei vari livelli istituzionali; proporre una revisione del patto di stabilità interno.

DELlBERA
ai sensi degli articoli 7, comma 2 e g, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281
Art. 1
Commissione paritetica mista
1. E’ istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, una Commissione speciale paritetica mista Governo, Regioni, Enti locali rappresentativa di tutti i livelli di governo. La Commissione opera nell’ambito della Conferenza Unificata.
2, La Commissione è composta dal Ministro per i rapporti con le Regioni e per la coesione territoriale che la presiede su delega del Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Ministro per le riforme per il federalismo, dal Ministro per la semplificazione normativa, dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e I’innovazione, dal Ministro dell’economia e delle finanze, dal Ministro dell’interno, dal Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, dal Presidente dell’ANCI, dal Presidente dell’UPI, nonché da cinque Presidenti di Regioni 0 Assessori, tre Sindaci e un Presidente di Provincia, designati rispettivamente dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, dall’ANCI e dall’UPI, in modo da assicurare una equilibrata rappresentanza territoriale e demografica, e acquisiti in sede di Conferenza Unificata.
3, Il Ministro per i rapporti con le Regioni e per la coesione territoriale, in qualità di Presidente della Conferenza Unificata, presiede la Commissione, provvedendo alla convocazione delle riunioni e fissandone I’ordine del giorno.
4, Alle riunioni della Commissione possono, altresì partecipare altri Ministri di volta in volta interessati in relazione agli argomenti posti all’ordine del giorno della Commissione.
Art. 2
Compiti e funzioni
1, La Commissione per le riforme ha il compito di procedere, entro 90 giorni dal suo insediamento alla elaborazione di:
una proposta di riordino istituzionale che prenda in considerazione la legislazione vigente e i provvedimenti in itinere di rango costituzionale ed ordinaria che impattano sull’assetto ordinamentale di Regioni Province e Comuni, sull’assetto istituzionale ed amministrativo al fine di pervenire ad una, riforma condivisa e complessiva in senso federale, secondo i principi di riduzione degli organi e dei costi, di soppressione delle duplicazioni e di semplificazione dei processi decisionali, valorizzando comunque l’autonomia dei territori;
una analisi dei costi di tutte le Istituzioni, organi, apparati della Repubblica ivi compresi gli Enti finanziati con risorse statali per perseguire I’obiettivo di riduzione della spesa pubblica;
una proposta di revisione delle regole del Patto di stabilita interno,
2, La Commissione si raccorda con la Commissione istituita ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 6 luglio 2011, n, 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n, 111,
Art. 3
Organizzazione
1, A supporto della Commissione è attivato un gruppo tecnico di lavoro avente il compito di istruire gli argomenti indicati nell’articolo 2, secondo le indicazioni della Commissione medesima.
2, Il gruppo tecnico di lavoro è composto dai rappresentanti indicati dal Governo, dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni in ugual misura ai componenti della Commissione, 3, Le funzioni di supporto ai lavori della Commissione e del gruppo tecnico di lavoro sono esercitate dalla Segreteria della Conferenza Unificata.
Art. 4
Disposizioni finanziarie
1, Ai componenti della Commissione e del gruppo di lavoro non è dovuto alcun compenso.
2. Ai componenti del gruppo tecnica di lavoro, residenti fuori Roma, competono, ave spettanti, i rimborsi delle spese previsti dalla normativa vigente che sono a carico delle Amministrazioni che hanno provveduto alle designazioni.

Fonte: regioni.it

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!