Una (vera) Giustizia digitale ancora non c’è: i tanti nodi da risolvere

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11 Novembre 2015

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Enrico Consolandi, magistrato, tribunale di Milano

Anche se la maggior attenzione del governo italiano è rivolta a rendere più celeri i processi, fronte sul quale si registrano lenti miglioramenti, bisogna riconoscere che questa non è la prevalente funzione del processo civile telematico, innovazione voluta ed appoggiata dai governi che si sono sino ad oggi succeduti, non sempre costruttivamente.

In questo settore, come in generale nell’innovazione, è necessaria una governance stabile che conosca la tecnologia e prende decisioni opportune per contenuto e tempi: in altre parole è necessario un piano con tempi, risorse umane e finanziarie, che ancora oggi manca quanto al processo civile telematico.

I finanziamenti sono arrivati finalmente nel 2015 dopo essere stati carenti e in calo dal 2010 in poi e ciò ha pesantemente influenzato lo sviluppo di questa innovazione tecnologica processuale: uno sviluppo “a strappi”, sull’onda di questo o quel finanziamento, magari per cogliere l’occasione di fondi comunitari, ma senza una direzione precisa non giova ad uno sviluppo armonico.

Anche oggi che i finanziamenti ci sarebbero, mancano gli uomini per una spesa immediata ed efficiente.

Così fare a meno della carta nel processo civile è ancora un’utopia e resterà tale per anni: ma se si può ipotizzare di far calare i costi sostituendo una gestione informatica ad una cartacea, la coesistenza delle due può comportare, invece, un aumento dei costi complessivi.

Il governo ha giustamente sottolineato come i costi per le notificazioni siano diminuiti, ma in un bilancio complessivo non si può non tener conto dei costi correlati al funzionamento della parte telematica, sui quali troppo si è risparmiato negli anni passati, in mezzi e soprattutto uomini.

Ma alla fine nemmeno la riduzione dei costi può e deve essere l’obiettivo: il vero obiettivo deve essere quello di rendere al pubblico, al paese e all’economia servizi più efficienti, decisioni di qualità, accessibilità alla giustizia, conoscenza e classificazione delle decisioni per una prevedibilità che contribuisca a deflazionare il ricorso al rimedio processuale.

Quindi le polemiche circa la durata dei processi, maggiore o minore con il PCT, sostenuta da varie parti ed anche sui costi, devono passare in secondo ordine rispetto allo sviluppo dell’informatizzazione, che non costituisce soltanto un fattore processuale, ma una sede di confronto con tutto il paese sull’utilizzo delle tecnologie informatiche.

Questo impatto si ha fra i privati sulla diffusione della firma digitale, della posta elettronica, dei servizi di rete in genere, ove vengono in questione anche caratteristiche generali del paese quali la adeguatezza della rete.

L’impatto sul pubblico è forse ancora più rilevante, dovendosi andare a modificare procedure, norme e interpretazioni che hanno una loro persistenza e resistono alle innovazione, anche perché basate su norme di legge la cui modifica si è rivelata in questi anni assai difficile, tanto è vero che la procedura civile continua ad essere solo contaminata da spezzoni di informatica, ma nell’impianto fondamentale è ancora quella di quando l’informatica non esisteva ancora.

Soltanto recentemente (sentenza 22871/2015 depositata il 10.11.2015) la Cassazione ha dedicato decine di pagine a stabilire se la sentenza con firma digitale sia valida, quando l’art. 132 cpc prevede la necessaria “sottoscrizione” del giudice, un segno che nel documento informatico non esiste e, se anche esistesse, è facilmente trasferibile su file di contenuto differente, quindi significa poco: la mancata esplicitazione normativa della equiparazione della firma digitale alla sottoscrizione prevista da un legislatore che, nel 1942, non poteva minimamente immaginare questi sviluppi crea dubbi che si fatica a dipanare.

E come questo caso ve ne sono altri, fra cui quello delle modalità di “copia analogica” per cui le garanzie della provenienza da pubblico ufficiale potrebbero non più bastare se non accompagnate da altri meccanismi, previsti dalle regole tecniche sulle copie emesse ex art. 71 CAD (dm 13.11.2014 in G.U. 12.1.2015 ) o da altre modalità ancora non note (previste dal novellato art 16 undecies d.l. 179/2012 ed in corso di approvazione).

Il problema è quello di coniugare vecchie norme e nuove tecnologie con semplicità e praticità, il che non sempre riesce, né a chi pone le norme né a chi è chiamato ad eseguirle.

Il Ministero della giustizia ha varato alla fine di giugno del 2014, in prossimità dell’entrata in vigore dell’obbligo di deposito telematiche degli atti endoprocessuali, una circolare che ha via via aggiornato:l’ultima versione è del 23 ottobre 2015.

Vale la pena di partire nella lettura dalle ultime parole che raccomandano di non stampare perché andrebbero perduti i collegamenti ipertestuali interni e a siti istituzionali, sottolineando così quale sia la strada e la finalità dell’informatica: costruire dei collegamenti – impossibili con i documenti cartacei – che diminuiscano la crescente complessità del quadro normativo e giurisprudenziale e in generale della nostra società. Anche il testo normativo o giurisprudenziale deve in tal senso diventare dato informatico.

La nuova versione della circolare prende le mosse dalle novità normative dell’estate 2015 (d.l. 83/2015) e dalla generalizzazione della facoltà di deposito telematico di tutti gli atti, superando i problemi posti dalla normativa precedente circa gli atti per i quali poteva essere ammessa e dovuta la presentazione telematica e quelli invece che potevano essere fatti solo per via cartacea.

Prende atto peraltro la circolare, con molto realismo, della necessità attuale di un supporto cartaceo almeno parziale al processo, dettando modalità applicative per la conservazione del fascicolo cartaceo nei casi in cui questo è obbligatorio; prende peraltro posizione, almeno in parte, anche sulla vexata quaestio delle copie cartacee cosiddette di cortesia dei documenti depositati per via telematica.

Poiché una norma ancora in vigore, articolo 111 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, obbliga il cancelliere ad impedire l’inserimento di comparse non comunicate alle altre parti e prive di copie in carta libera, le cosiddette veline per i componenti del collegio, il ministero esonera di fatto le cancellerie da un rispetto alla lettera, che avrebbe comportato l’obbligatorietà del deposito di copie cartacee, dando atto che con l’informatica le controparti possono prendere diretta visione della memoria telematica. Per quanto riguarda i giudici, viene ammesso il deposito di copie cartacee da parte degli avvocati, suggerendo che laddove necessario siano individuate prassi locali per la consegna e che, in ultima istanza, specie per file ponderosi, sia la cancelleria a stampare gli atti pervenuti telematicamente per il giudice.

In particolare per l’assegnazione dei provvedimenti gli applicativi attuali non consentono la visibilità dei documenti informatici depositati dalle parti al presidente per l’assegnazione: in questi casi dice la circolare che la cancelleria provvederà alla stampa.

Così per assurdo il problema del processo telematico è diventato quello della produzione di documenti cartacei: in realtà questo corrisponde allo stato attuale dello sviluppo tecnologico e normativo del processo civile telematico, dove ancora molti punti giacciono irrisolti. Questo non deve impedire di apprezzare il molto che è stato comunque fatto, assai più che negli altri paesi europei.

Proprio la raccomandazione da parte del Ministero della elaborazione di prassi locali evidenzia quella che è stata una caratteristica del processo telematico, favorita anche da una ridotta guida centrale, quella cioè di procedere su istanze locali e su una spinta che veniva più dalle periferie che dal centro. Anche per questo motivo la normativa statale ha spesso seguito le tracce elaborate localmente in molti tribunali che hanno costituito altrettanti laboratori di sperimentazione del funzionamento, anche normativo ed organizzativo, del processo civile telematico.

Arrivando ad una estensione a tutta la nazione emerge il problema della unitarietà delle prassi, ma non si deve dimenticare che le copie cartacee costituiscono un aspetto secondario e auspicabilmente transitorio del processo telematico: focalizzare eccessivamente l’attenzione su queste significa dimenticare altre questioni che sono da affrontare perché realmente influiscono sulle possibilità dell’informatica giudiziaria.

Uno di questi è sicuramente rappresentato dal pagamento dei diritti di cancelleria, attualmente effettuabile con il pagamento telematico, piuttosto macchinoso secondo lo schema introdotto dal decreto-legge 193 del 2009, ovvero con modello F 23 o ancora con la ormai obsoleta marca da bollo. La circolare si preoccupa di come evitare che la marca da bollo, non apponibile su un documento informatico ed inviata mediante scansione, possa essere utilizzata più volte; in effetti è di recente introduzione una modifica delle strutture degli atti processuali, e gli schemi XSD, affinché siano veicolati informazioni sulla marca da bollo e sul F 23.

In realtà le modalità di pagamento non sono soddisfacenti nemmeno secondo lo schema attuale dei pagamenti telematici, cioè un bonifico bancario con rilascio di un identificativo univoco da allegare nella struttura degli atti: non sono soddisfacenti per lentezza, per costo, anche se migliorati recentemente, e per complessità. Non a caso sistemi invalsi per i pagamenti su Internet sono la carta di credito o circuiti sicuri o il credito a scalare, che sarebbero sicuramente più utili rispetto al dover controllare scansioni di marche da bollo, ma forse anche più efficienti dell’attuale sistema dei pagamenti telematici.

Soprattutto i versamenti per i processi dovrebbero trovare una sistemazione nell’ambito del nodo pagamenti cui sta lavorando la AgID, perché non può essere che ciascuna amministrazione abbia differenti modi di pagamento: è evidente che tutte le soluzioni attuali, peculiari del sistema giustizia – su tutte la marca da bollo – debbano essere superate da un sistema unico nazionale di pagamenti pubblici. Tutto ciò comporta la riallocazione di alcuni redditi, quelli dell’aggio sulle marche per esempio, ma è una strada di progresso che va percorsa inevitabilmente, marginalizzando i sistemi di pagamento obsoleti.

Così, fra norme obsolete, crisi tecnologiche, bonifici e marche da bollo, in assenza di un piano organico, prosegue comunque il cammino non facile dell’informatica nel processo civile, sull’onda di forti spinte innovatrici locali e i suoi frutti, comunque consistenti, hanno invogliato ad iniziare il percorso del processo penale telematico. Ma è tutta un’altra storia, che sta iniziando ora.

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