Whistleblowing, come migliorare le linee guida Anac: una proposta
L’ultima riforma della disciplina si deve alla legge 30 novembre 2017 n.179, “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”. Questa ha riscritto completamente i termini per tutelare il dipendente pubblico che segnala illeciti. L’Anac mette in consultazione le linee guida con cui fornisce indicazioni sull’applicazione della normativa
6 Settembre 2019
Davide Del Monte
Direttore di Transparency International Italia
Lo scorso luglio l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha posto in consultazione la bozza delle linee guida sul whistleblowing, un documento atteso con interesse da vari soggetti istituzionali e previsto dalla stessa legge sul whistleblowing approvata due anni fa.
Le linee guida andranno ad assumere una notevole importanza, anche alla luce dei numeri crescenti di segnalazioni ricevute dall’ Autorità come riportato nel Rapporto Annuale: dalle 364 segnalazioni del 2017, si è passati a 783 nel 2018, fino ad arrivare a 439 nei soli primi sei mesi del 2019.
Il documento in consultazione ha una valenza generalmente positiva, ma presenta alcune debolezze rispetto alle migliori pratiche internazionali e alla ratio legislativa, che contiamo possano essere colmate grazie ai commenti che perverranno all’Autorità in questa fase. Vediamo quali sono a nostro avviso.
La tutela della riservatezza
La soluzione suggerita per tutelare la riservatezza del whistleblower è debole, a causa della possibilità data ai Responsabili per la Prevenzione della Corruzione (RPCT) di inoltrare la segnalazione nella sua interezza a soggetti terzi sia interni all’ente che esterni, pur espungendo i dati identificativi del segnalante. E’ invece opportuno che il soggetto incaricato per legge alla ricezione e gestione delle segnalazioni, non possa assolutamente inoltrarle a terzi, sia internamente che esternamente, ma che – per ovvie necessità di indagine interna – possa portare a conoscenza di terzi solamente estratti o parti della segnalazione integrale, anonimizzati con attenzione.
Non obbligatorietà di pubblicazione del canale per le segnalazioni sul sito della PA
Le Linee Guida nella versione attuale permettono all’ente di non pubblicare sul proprio sito internet il link diretto alla piattaforma o agli altri canali di segnalazione, che invece per legge devono essere accessibili non solo ai dipendenti e collaboratori dell’ente, ma anche a quelli di aziende che prestano opere o servizi per la PA. Questa disposizione crea un sistema in cui l’accesso sarà comprensibilmente molto limitato e per certi aspetti iniquo tra i pochi soggetti che saranno a conoscenza della possibilità di segnalare e i molti che invece ne rimarranno ignari.
A ciò si aggiunge anche una previsione in cui viene data la possibilità agli enti di non utilizzare le piattaforme crittografate per le segnalazioni, come invece prevede la legge, scelta quanto più dubbia alla luce della pluralità di strumenti gratuiti (forniti anche da ANAC stessa) presenti sul mercato.
La presente formulazione rischia inoltre di minare involontariamente la capacità sanzionatoria di ANAC andando a creare un contesto in cui diventa molto complicato, se non impossibile, verificare la mancata attuazione o la realizzazione non conforme alla legge.
Separazione dell’identità del segnalante
Un’ulteriore previsione innovativa rispetto al testo della legge, da parte di ANAC, prevede che le piattaforme informatiche introducano una separazione tra i dati identificativi del segnalante e la segnalazione stessa. I dati identificativi sarebbero conservati da un soggetto terzo, cosiddetto “custode”, al quale il Responsabile Anticorruzione dovrebbe chiedere il permesso di conoscere il nome del whistleblower.
Il ruolo di questo “custode” non viene definito con sufficiente chiarezza all’interno delle Linee Guida e la possibilità di separare queste informazioni può porre in essere diverse problematiche. In particolare, poiché le attuali linee guida fanno espressamente menzione del fatto che le segnalazioni anonime non debbano essere considerate whistleblowing, ma vadano invece trattate attraverso altri canali, mettono il RPCT nella paradossale posizione di non poter comunque conoscere il soggetto da cui arriva la segnalazione. Il RPCT tuttavia ha due obblighi: quello di accertare la segnalazione e quello di tutelare il segnalante e la sua identità: con questa previsione non gli si forniscono strumenti per poter verificare i fatti segnalati in una modalità che sia sicura per chi ha fatto la segnalazione.
I termini per la gestione delle segnalazioni
Le Linee Guida non forniscono indicazioni su quali siano le attività che un RPCT deve mettere in atto per l’accertamento degli illeciti, nonostante la legge stessa preveda una sanzione attribuibile da ANAC in caso di mancate azioni in merito da parte degli enti. Allo stesso tempo però prevedono dei termini per l’accertamento molto brevi: solo cinque giorni dalla ricezione della segnalazione per una prima analisi, un termine di difficile attuabilità considerando che molti RPCT non ricoprono questo ruolo a tempo pieno o che potrebbero essere in malattia o in ferie, facendo scadere i termini. Anche il massimo di trenta giorni previsti per l’accertamento definitivo ci paiono troppo pochi, in particolare per segnalazioni complesse che richiedano indagini approfondite o il coinvolgimento di altre funzioni aziendali.
Conclusioni
Le attuali Linee Guida presentano alcune criticità facilmente rimediabili, proprio grazie alla buona prassi della consultazione pubblica. Data l’importanza dello strumento qui esaminato speriamo che i nostri commenti e le buone prassi internazionali – tra cui quelle introdotte dalla Direttiva Europea recentemente approvata – possano trovare spazio all’interno del documento.