Whistleblowing: dal 15 luglio entra in vigore la nuova disciplina per PA e privati

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Entro il prossimo 30 giugno 2023 l’Anac, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, dovrà adottare le linee guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni “esterne” delle violazioni del diritto dell’Unione che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui si sia avuta conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato. È l’ultimo tassello – previsto dal D.Lgs. 24/2023 – per consentire, entro il prossimo 15 luglio 2023, effettivamente la piena operatività della nuova disciplina in materia di whistleblowing

16 Giugno 2023

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Patrizia Cardillo

Esperta di Protezione dati personali

Foto di Maarten van den Heuvel su Unsplash - https://unsplash.com/it/foto/s9XMNEm-M9c

Entro il prossimo 30 giugno 2023 l’Anac, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, dovrà adottare le linee guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni “esterne” delle violazioni del diritto dell’Unione di cui si sia avuta conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato (di seguito: whistleblowing). È l’ultimo tassello – previsto dall’art. 10 del d.lgs n. 24 del 10 marzo 2023 (di seguito: Decreto) – per consentire, entro il prossimo 15 luglio 2023, effettivamente la piena operatività della nuova disciplina.

A che punto siamo

Lo schema di Linee guida è stato adottato e posto in consultazione lo scorso 1° giugno. Il termine per la presentazione delle osservazioni è scaduto ieri 15 giugno.

Il provvedimento si pone l’obiettivo di fornire indicazioni per la presentazione e gestione, da parte di Anac, delle segnalazioni esterne cioè le comunicazioni delle informazioni sulle violazioni previste dal Decreto, che potranno essere presentate dai soggetti tutelati dal legislatore tramite il canale di segnalazione attivato presso l’Autorità. Canale a disposizione dei segnalanti in casi specifici, introdotto dall’art. 6 del Decreto che ha dato attuazione nel nostro ordinamento alla direttiva (UE) 2019/1937. Le linee guida ripercorrono le novità del Decreto e forniscono indicazioni che potranno essere di riferimento alle organizzazioni pubbliche e private per i propri canali e modelli organizzativi interni. Chiarimenti ancora necessari se la stessa Autorità anticipa l’adozione di ulteriori atti di indirizzo. Tale precisazione evidenzia e sottolinea come le innovazioni (non solo soggettive) introdotte dalla nuova disciplina in materia di whistleblowing innovano e impattano in maniera rilevante sulla realtà attuale.

Ricordiamo sinteticamente le principali novità

Destinatari

  • Estensione al settore privato anche se con alcune differenziazioni;
  • Ricompresi anche gli organismi di diritto pubblico e i concessionari di pubblico servizio;

Soggetti tutelati

  • Lavoratori presenti a qualsiasi titolo, volontari e azionisti anche nella fase anteriore o successiva alla costituzione del rapporto; facilitatori, colleghi…..

Ambito oggettivo della protezione

  • Informazioni sulle violazioni di specifiche normative nazionali e dell’Unione Europea, con alcuni distinguo;
  • Illeciti penali, contabili; violazioni del diritto dell’UE (atti, omissioni o comportamenti).

Ambito soggettivo della protezione

  • Ampliamento del novero dei soggetti del settore pubblico ed estensione al settore privato.

Canali di segnalazione

  • Canale esterno attivato e gestito dall’ANAC alle condizioni espressamente indicate dal Decreto;
  • Divulgazione pubblica: le informazioni sulle violazioni sono rese di pubblico dominio tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone. Possibile nei casi espressamente previsti,
  • I segnalanti possono utilizzare diverse modalità: la piattaforma on line, la posta tradizionale, una linea telefonica gratuita o messaggistica vocale e anche incontri diretti.

Sistema di tutele rese disponibili

  • Tutela della riservatezza del segnalante: estesa al facilitatore, alle persone coinvolte o menzionate nella segnalazione. La riservatezza, oltre che all’identità, viene garantita anche a qualsiasi altra informazione o elemento della segnalazione che possa svelarne, direttamente o indirettamente, l’identità.
  • Tutela da eventuali misure ritorsive: anche solo tentate o minacciate o tali da causare un danno ingiusto. L’elenco è ora più esteso e non tassativo;
  • Limitazioni della responsabilità rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni che operano al ricorrere di determinate condizioni;
  • Previsione di misure di sostegno da parte di enti del Terzo settore inseriti in un apposito elenco pubblicato da ANAC;
  • Divieto di rinunce e transazioni, integrali o parziali: salvo che siano effettuate nelle sedi protette di cui all’ art. 2113, co.4, del codice civile.
  • In caso di accertamento delle responsabilità, alla persona segnalante o denunciante è anche irrogata una sanzione disciplinare.

Il canale esterno

  • Segnalazione solo da parte di persone fisiche;
  • Riservatezza garantita con il ricorso a strumenti di crittografia;
  • Tramite piattaforma informatica, segnalazioni orali, incontri diretti;
  • Procedure e Sanzioni per le violazioni accertate.
  • Contributo alla Rubrica “Appunti di Privacy”: notizie, spunti di riflessione, brevi commenti, chiarimenti sui principali temi di attualità sul tema della tutela dei dati personali. A cura di Patrizia Cardillo, Esperta di Protezione dati personali, in collaborazione con FPA

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